Ma è anche il modo più immediato, per un consumatore, per capire che probabilmente il contatore della luce, dell’acqua o del gas non funziona in modo corretto.
Il soggetto che installa ed effettua la manutenzione del contatore è il distributore (gas ed elettricità) oppure il gestore del servizio di acquedotto (acqua).
Il cliente che nutre dei dubbi in merito al corretto funzionamento del contatore, può richiedere una verifica del contatore al suo venditore, secondo le modalità previste dallo stesso.
Il venditore informa il cliente dei costi che eventualmente dovrà sostenere.
Questo vale per l’elettricità, il gas e anche per l’acqua.
Secondo i giudici è la società erogatrice del servizio che deve fornire la prova che il contatore è perfettamente funzionante.
La rilevazione dei consumi mediante contatore, infatti, è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità per cui, in caso di contestazione, chi usufruisce del gas, dell’elettricità e dell’acqua non deve dimostrare il malfunzionamento ma, al contrario, sarà il somministrante a dover provare quali sono le condizioni del contatore e che esso funziona.
Questo orientamento è stato confermato anche nella recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 39265 del 10/12/2021.
Nel caso di specie i soggetti coinvolti erano tre poiché il somministrante acquistava da una società terza l’energia elettrica che veniva poi erogata al consumatore finale.
Secondo i giudici le cose per il consumatore non cambiano; infatti non rileva che il contatore sia di proprietà altrui perché anche in questo caso chi somministra può dare la prova del buon funzionamento del contatore, richiedendola al proprio “fornitore”.
Bolletta non corretta: cosa devi fare come consumatore?
Devi inviare una contestazione scritta al gestore, richiedendo la ricostruzione dei consumi per il malfunzionamento del contatore.
A quel punto, spetta alla società erogatrice del servizio dare la prova del corretto funzionamento del contatore.
Se il contatore, effettivamente, risulta non funzionante la società invia un proprio dipendente per sostituire l’apparecchio guasto e provvede al riconteggio della somma dovuta.
Si precisa che, dal momento dell’apertura della contestazione, la società fornitrice non può interrompere l’utenza (anche in caso di mancato pagamento della bolletta)
L’interruzione rimane quindi “sospesa” almeno fino a che la pratica non viene definita.
La ricostruzione dei consumi riguarda il periodo che intercorre dal momento in cui si è verificato il guasto, o si è verificata la rottura del contatore, fino al momento della sua sostituzione o riparazione.
Se è certo il giorno in cui è avvenuto il guasto, i consumi dovranno essere ricostruiti da detto momento fino a quello della sostituzione del contatore e si pagheranno solo i consumi degli ultimi cinque anni (perché quelli precedenti sono prescritti).
Se invece non è certa la data della rottura, i consumi potranno essere ricostruiti per un periodo non superiore ad un anno dal giorno della verifica del contatore.
Se la società che eroga il servizio respinge il reclamo presentato dall’utente (perché a suo avviso il contatore non presenta malfunzionamenti), occorre aprire una conciliazione presso l’ARERA, l’autorità garante dell’energia elettrica, acqua e gas.
Questa procedura, obbligatoria per legge e condizione di procedibilità in caso di un successivo giudizio, mira a raggiungere un accordo tra le parti; finché la procedura non è conclusa, la società fornitrice non può sospendere l’erogazione del servizio.
All’esito della conciliazione, in caso di mancato accordo, per l’utente si apre questa alternativa: o pagare per evitare l’interruzione del servizio oppure procedere in via giudiziale (ossia avviare una causa).
Il consumatore, infatti, anche nel caso in cui il somministrante accerti che il contatore era perfettamente funzionante, può provare a dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, come, ad esempio, attività illecite riconducibili a terzi.
In tal caso, grava però su chi fruisce della elettricità, del gas e dell’acqua l’onere di provare che l’ anomalia è imputabile, in via esclusiva, a predetta azione abusiva e che lui, pur adottando tutte le cautele del buon padre di famiglia, non avrebbe potuto evitarla.”