Anzitutto partiamo dal presupposto che la “rivalsa” di cui parla il nostro lettore è quella che potrebbe azionare l’assicuratore contro il contraente, stipulante la polizza, i cui contenuti e limiti non sono a me noti.
Se l’autocarro de quo risulta essere assicurato come conto proprio e trattasi di autofurgone ad uso promiscuo con portata complessiva fino a q.li 35 e quindi guidabile con patente di categoria B, non dovrebbero sussistere problemi a parte l’uso abusivo del mezzo da parte del datore di lavoro.
Diverso è il caso di autocarro vero e proprio con portata superiore a q.li 35; in tal caso occorrerà vedere se è immatricolato per il “trasporto conto proprio” ovvero per il “trasporto conto terzi“. Nel primo caso, a meno che il mezzo non sia collaudato per il trasporto di derrate alimentari o merce deperibili (nel qual caso si intende autorizzato alla circolazione negli orari inibiti agli altri autocarri), potrebbero esservi problemi per il caso di circolazione in detti giorni; nel caso di autocarro immatricolato per il “trasporto conto terzi” la compagnia assicuratrice potrebbe (cosa che difficilmente fa) richiedere il contratto di trasporto della merce.
In ogni caso, come precisato tanto dal codice della strada (art. 54 e art. 89) e dalle C.G.A., l’autocarro non può trasportare persone diverse dalle “persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse“ per cui la compagnia assicuratrice potrebbe effettuare azione di rivalsa per i danni risarciti ai trasportati diversi dagli addetti “all’ uso o al trasporto delle cose stesse“.
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