“Prescindendo dalla antieconomicità delle riparazioni, l’articolo 2056 del codice civile così dispone: “Art. 2056. Valutazione dei danni.- Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.- Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.” e l’articolo 1223 prevede: “Art. 1223. Risarcimento del danno.- Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta“.
L’articolo 2058 del codice civile, poi, stabilisce: “Art. 2058. Risarcimento in forma specifica.- Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore“.
A rigor di logica, quindi, il danneggiato potrebbe egli pretendere che la compagnia assicuratrice solvente gli procuri un’altra autovettura avente tutte le caratteristiche della sua auto andata distrutta, senza dover egli sopportare alcun ulteriore disagio e potendo pretendere del pari sia il rimborso dei ratei della tassa di possesso pagata e non goduto sull’ auto danneggiata e sia le spese di demolizione del veicolo sinistrato e di reimmatricolazione di quello sostitutivo, senza farsi carico di alcun altro disagio.
La compagnia assicuratrice, da parte sua, può richiedere la vendita in suo favore del relitto, con spese di compravendita a suo carico e così procedere essa stessa alla vendita dell’ auto sinistrata.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta della compagnia assicuratrice deve ritenersi arbitraria e vessatoria.”
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