“La legge 156/2021 prevede delle nuove norme nel Codice della Strada.
L’annunciata stretta sui monopattini c’è stata, ma solo in parte: nuovi limiti entrano in vigore ma non è stato introdotto un obbligo generalizzato del casco e di targa (di cui pure si parlava insieme con quello di assicurazione in tutti i casi di uso di un monopattino).
Le altre principali novità riguardano gli attraversamenti pedonali, i fogli rosa, i neopatentati e la guida senza casco.
Qui di seguito una breve guida per orientarsi velocemente.
MONOPATTINI
Ecco le novità:
– i monopattini devono avere frecce, luci di posizione, segnale acustico e di stop, nonché freni su entrambe le ruote (quelli già in circolazione dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024);
– per i monopattini che vengono presi a noleggio è obbligatoria l’assicurazione;
– il limite di velocità scende da 25 a 20 km/h e rimane il limite di 6 km/h nelle aree pedonali;
– non si può circolare con i monopattini sui marciapiedi;
– è stato espressamente sancito il divieto di sosta sui marciapiedi; i monopattini possono essere parcheggiati solo nelle aree dedicate oppure negli stalli per biciclette e moto.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
In corrispondenza dei passaggi pedonali, i veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno già iniziato ad attraversare la strada ma anche a quelli che si stanno accingendo a farlo.
Prima, se i pedoni si accingevano ad attraversare, era obbligatorio fermarsi solo «all’occorrenza».
FOGLIO ROSA
La validità del foglio rosa viene estesa ad 1 anno (prima la validità era pari a 6 mesi).
Durante la validità del foglio rosa, e dopo il superamento dell’esame teorico, si può sostenere fino a 3 volte l’esame pratico di guida per ottenere la patente.
NEOPATENTATI
Novità anche per i neopatentati con patente B.
Possono guidare automobili di potenza superiore a 55 kW/t se al loro fianco è presente una persona che:
– ha la patente B da più di dieci anni (con patente di categoria superiore non esiste questo vincolo);
– ha un’età non superiore a 65 anni.
Raddoppiano le multe e viene triplicata la sottrazione dei punti patente (fino a 6) per chi parcheggia nelle aree riservate alle persone disabili.
Ma solo se sono già «occupati o indisponibili» gli spazi loro normalmente riservati.
Nell’articolo 173 del Codice della strada si legge ora che il divieto di utilizzo con le mani non riguarda solo gli «apparecchi radiotelefonici», ma anche «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento della mani dal volante».
Nei primi la sosta è consentita ai soli veicoli elettrici, mentre gli altri, non elettrici, rischiano una multa.
Negli spazi per la ricarica, chi protrae la sosta per più di un’ora dal completamento della ricarica viene punito come se avesse un veicolo non elettrico.”
Fonte QUI
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