Assinews, l’esperto risponde: La RC di Conduttore e di Comodatario

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Copertura assicurativa da sottoscrivere/proporre nei casi di conduzione (affitto/comodato) di un immobile: è sufficiente sottoscrivere una polizza responsabilità civile terzi con un massimale adeguato oppure è preferibile abbinare a quest’ultima una copertura “incendio rischio locativo” e “incendio danni a terzi”?

 

RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:

Le figure di Conduttore e di Comodatario

Chi riveste il ruolo di conduttore è responsabile nei confronti del proprietario dell’immobile per i danni provocati al fabbricato. Ne risulta responsabile anche se questi sono stati causati da terzi. Egli dovrà risarcire sia i danni provocati, che i canoni dovuti fino alla scadenza del contrattuale.

Il Comodatario invece è responsabile anche della manutenzione ordinaria del fabbricato. Sarà suo compito quindi sostenere anche le spese necessarie per l’uso e la conservazione del bene. Egli ha l’obbligo inoltre di conservare l’integrità dell’immobile di cui è custode, e quindi sua responsabilità sarà anche quella di vigilare, sulla cosa.

Come si vede dalla breve descrizione data per le due figure nominate, conduttore e comodatario hanno responsabilità differenti in quanto il comodatario deve rispondere anche della vigilanza e della manutenzione.

Ambito RC

Per la conduzione dell’immobile si potrà far riferimento sicuramente alle clausole in uso nella RC Condominiale, dove la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante ai condòmini o inquilini nella loro qualità conduttori dei locali del fabbricato. La garanzia che normalmente opera per i danni arrecati al fabbricato (esempio classico la rottura della lavatrice che rovina il soffitto dell’inquilino del piano di sotto), potrà essere allargata anche alle persone di cui l’assicurato deve rispondere, ed ai danni che possono capitare durante l’esecuzione di lavori di:

– ordinaria manutenzione;

ovvero di

– straordinaria manutenzione imputabili al singolo condòmino nella sua esclusiva qualità di committente.

Cosa resta fuori

La colpa grave qualora non ricompresa in garanzia RC, ovvero le fattispecie di danni imputabili a terzi del conduttore che abbiano originato il danno, ad esempio l’idraulico, l’elettricista, ecc.. ed ovviamente tutti gli altri casi in cui non vi sia responsabilità, quali ad esempio i fenomeni naturali.  E’ qui che nascerebbe la necessità della copertura incendio.

In conclusione

La proposta di una corretta copertura assicurativa potrà essere effettuata dirimendo approfonditamente a priori la situazione riguardo alla conoscenza del rischio, ossia quale rapporto esiste (conduttore, comodatario, affitto breve, ecc..) quale uso viene fatto dei locali, chi è responsabile delle manutenzioni, come è disciplinato l’accesso dei terzi. La giusta risposta sarà allora conseguente.

(Fonte QUI)

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