Approfondimento: divieto attività commerciali e non in condominio – quali regole?

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“Ci si può opporre all’apertura di un ristorante, una palestra, un bed and breakfast?

La funzione principale di un appartamento, sito in un condominio, è quella di essere abitato da persone.

Si può impedire che esso venga adibito a negozio, attività commerciale oppure ufficio solo in alcune ipotesi.

Vediamo insieme come il regolamento condominiale può tutelare gli interessi dei condòmini.

 

La destinazione d’uso dell’unità immobiliare

 

Chi acquista una unità immobiliare può disporne come meglio crede a meno che vi siano specifici divieti o obblighi che impongono una certa destinazione d’uso.

La regola generale è questa: la singola proprietà può essere usata secondo le intenzioni di chi ne è titolare che può quindi decidere se impiegare la stessa come unità abitativa, commerciale o come ufficio, purché ciò sia conforme all’uso dichiarato presso gli uffici amministrativi del Comune.

 

Regolamento di condominio: può vietare alcune attività

 

I divieti a specifici impieghi degli appartamenti possano essere però stabiliti a livello condominiale.

Infatti nel regolamento condominiale possono essere inserite clausole che vietano, genericamente, attività rumorose o poco decorose oppure che vietano specifiche attività commerciali e non.

Con il regolamento si può dunque imporre che le singole unità siano destinate:

– solo a civile abitazione;

– oppure si può limitare l’impiego delle stesse a determinati usi (ad esempio quelli non rumorosi);

– oppure, ancora, si può escludere che possano essere svolte specifiche e determinate attività (per esempio bed and breakfast, bar, affittacamere, hotel, asili, palestre, lavanderie a gettoni, ecc.).

In tutti questi casi, la clausola di divieto va approvata all’unanimità da tutti i condomini e non solo da quelli presenti in assemblea.

La volontà di non consentire alcune attività si può realizzare concretamente in due modi:

  • mediante votazione in assemblea a cui partecipano tutti i proprietari delle unità immobiliari del fabbricato;
  • oppure in seguito all’accettazione, al momento dell’acquisto dell’appartamento, del regolamento predisposto in origine dal costruttore, ove si trova già inclusa la clausola in questione.

In questo caso la clausola condominiale sarà ovviamente valida anche per i successivi acquirenti dello stesso appartamento.

 

Un’attività è veramente rumorosa? É indispensabile la prova

 

Attenzione: se ci si trova di fronte ad una clausola che vieta genericamente attività rumorose, occorre verificare, caso per caso, gli eventuali pregiudizi arrecati dall’attività svolta dal singolo condomino nella propria unità immobiliare.

Anche se esiste “il divieto di attività rumorose” non è possibile chiedere automaticamente, per esempio, la chiusura di un bed and breakfast o la cessazione dell’attività di affittacamere.

La richiesta di chiusura di una certa attività va documentata: si devono quindi fornire prove dell’effettiva e concreta messa in pericolo della tranquillità e sicurezza dei condomini all’interno degli spazi comuni a causa dell’attività in questione.

In assenza di dette prove non si può eccepire alcuna violazione delle clausole del regolamento condominiale.”

 

FONTE: Arag News

In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano

“I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.”

 

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