“In caso di furto di pneumatici in deposito c/o un immobile privato, se i pneumatici sono staccati dal veicolo, risponde la garanzia furto dell’immobile o la garanzia furto parziale del veicolo a cui i pneumatici “appartengono” anche se al momento dell’evento non erano sullo stesso installati?
Mi risulta che sulle polizze degli immobili è sempre escluso il furto di veicoli iscritta al PRA e volevo capire se i pneumatici in deposito possano essere equiparati alla stregua dei veicoli.
Mi risulta anche che molte polizze ARD escludano il furto dei pneumatici se questi non siano installati sul veicolo.“
RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:
“Per quanto concerne l’eventuale copertura prestata contro il rischio di furto dalle polizze del ramo C.V.T. (Corpi veicoli terrestri), si deve considerare che essa è rivolta unicamente al veicolo identificato a mezzo della targa.
È ammesso anche il caso di furto parziale, ma a determinate condizioni e comunque solo se perpetrati ai danni del veicolo.
Nel caso indicato, gli pneumatici rubati non erano installati al veicolo né in esso riposti, ne consegue che nessuna polizza del ramo C.V.T. potrebbe ritenere indennizzabile il furto descritto.
Se però il furto degli pneumatici avviene ai danni di soggetto assicurato con polizza contro il furto del contenuto della civile abitazione, vanno esaminate alcune condizioni di questa polizza per esprimere il parere.
Mancando dette condizioni dobbiamo limitarci ad evidenziare i passaggi che consentiranno alla lettrice di ottenere autonomamente una risposta.
Per prima cosa si deve esaminare se la definizione di contenuto prevede anche le parti di veicoli, confermiamo infatti che i veicoli iscritti al P.R.A. sono sempre esclusi, salvo in alcuni casi espressamente indicati per i ciclomotori.
Da un’indagine comparativa effettuata, la maggior parte delle definizioni esclude anche le parti dei veicoli.
Esistono però anche casi in cui non c’è detta precisa esclusione dalla definizione di contenuto. Se la definizione li esclude, al pari dei veicoli, la nostra valutazione è già conclusa in quanto il sinistro non sarà indennizzabile.
Se però gli pneumatici rientrano nella definizione di contenuto, si può procedere esaminando poi se le modalità con cui i ladri hanno perpetrato il reato rientrano tra quelle ammesse dall’oggetto dell’assicurazione furto.
Considerata la tipologia del bene sottratto è bene quindi verificare se detti beni erano custoditi in locali dall’abitazione o in dipendenze staccate.
Alcune polizze prestano la copertura solo se i locali sono comunque comunicanti con l’abitazione principale, altre soluzioni indennizzano il sinistro anche se il bene è posto in locali separati rispetto al corpo abitazione.
In questo caso viene solitamente previsto un limite di indennizzo ridotto rispetto alla somma assicurata e l’applicazione di uno scoperto.“
(Fonte QUI)