“Una delle misure adottate per prime, nel panorama degli strumenti di emergenza che hanno caratterizzato la gestione della pandemia da Covid-19, è stato il divieto generalizzato di licenziamento dei lavoratori subordinati.
Con alcune modifiche nei presupposti e nei destinatari, il blocco dei licenziamenti è stato riproposto da tutti i provvedimenti che si sono succeduti ed è tuttora in vigore. Questo articolo traccia un breve riepilogo della vicenda e fa il punto sulla situazione attuale.
Il divieto di licenziamento è stato introdotto per la prima volta nella normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19 con l’articolo 46 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con Legge n. 27/2020. La norma prevedeva che dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni (termine poi prorogato fino al 17.8.2020 e attualmente ancora in essere in virtù di plurime, successive, proroghe) “il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Veniva quindi introdotto un divieto, generalizzato e rivolto indistintamente a tutti i datori di lavoro senza eccezioni, di licenziare per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro, al regolare funzionamento dell’attività.
Si volevano in questo modo prevenire le possibili conseguenze, per i lavoratori, derivanti dalla interruzione delle attività lavorative, dalla chiusura delle aziende, dal fermo dell’economia.
Con l’approvazione del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) il divieto veniva ulteriormente prorogato ma, in luogo di un termine finale fisso, veniva previsto un termine “mobile”, legato alla integrale fruizione da parte del datore di lavoro degli ammortizzatori sociali previsti dall’ordinamento con causale “Covid-19” (esemplificativamente, alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, se un datore di lavoro avesse usufruito ininterrottamente degli ammortizzatori sociali disponibili, avrebbe potuto licenziare per giustificato motivo oggettivo a far data dal 15 novembre 2020).
Il Decreto Agosto introduceva per la prima volta alcune eccezioni al divieto generalizzato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stabilendo che non rientravano nel divieto le seguenti ipotesi:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile;
- licenziamenti irrogati in esecuzione di un accordo collettivo aziendale, stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori aderenti su base volontaria al predetto accordo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- cambio di appalto con riassunzione dei dipendenti presso il datore di lavoro subentrante.
Tali eccezioni sono state poi mantenute nelle norme che, a far data dal Decreto Agosto in avanti, hanno disciplinato la materia.
Nella successione di norme che hanno mantenuto il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) ha prorogato il divieto a tutto il 31 gennaio 2021 (reintroducendo pertanto un termine “fisso” in luogo del termine “mobile”), poi differito al 31 marzo 2021 dalla Legge di Bilancio (L. 178/2020).
Attualmente la materia è disciplinata dal D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) che ha previsto la fine del blocco dei licenziamenti (salvo che intervengano ulteriori norme che modifichino ancora una volta la disciplina in materia) non stabilendo una medesima data per tutti i datori di lavoro, ma diversificandola a seconda dell’ammortizzatore sociale di riferimento per il datore di lavoro stesso.
Effetto residuo del blocco dei licenziamenti
Il blocco dei licenziamenti rimarrà fino alla data del 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro.
Dal 1° luglio 2021 potranno procedere ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e aprire le procedure collettive di riduzione del personale solo le imprese che usufruiscono della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e che sono indicate all’articolo 10 del D. Lgs. 148/2015.
Per i datori di lavoro che non usufruiscono, come ammortizzatore sociale, di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ma di Assegno Ordinario, di Cassa integrazione salariale in deroga o di Cassa integrazione salariale operai agricoli il divieto di licenziamento permarrà fino a tutto il 31 ottobre 2021.
La ratio del permanere del blocco per questa seconda categoria di datori di lavoro sta nel fatto che le imprese che non usufruiscono di CIGO, ma di questi diversi ammortizzatori sociali, sono aziende, per lo più con un piccolo numero di dipendenti, e che appartengono a settori (commercio, turismo, agenzie di viaggio, spettacolo, pubblici esercizi, servizi in generale) che sono stati maggiormente colpiti dalla pandemia e destinatari dei provvedimenti restrittivi più penalizzanti; per questo motivo è stato ritenuto di assicurare ai lavoratori di questi comparti una salvaguardia rafforzata del rapporto di lavoro.”
Di Avv. Giovanni Scudier; C&S Studio Legale Casella e Scudier
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