Con l’entrata a pieno regime del Superbonus 110% e con la recente modifica al Decreto Rilancio che prevede la possibilità della cessione del credito di imposta previsto dall’ecobonus e del sismabonus con il meccanismo del cd. “sconto in fattura” è necessario approfondire i rischi, anche penali, che gravano sui proprietari che beneficiano dell’agevolazione e sui professionisti che li affiancano.
Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate
In primo luogo l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare la mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta con conseguente recupero del credito nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese o che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. In caso di concorso nella violazione, poi, l’Amministrazione Finanziaria potrebbe irrogare una sanzione anche nei confronti dell’impresa che ha applicato lo sconto o dei soggetti che hanno acquistato il credito.
È vero che il contribuente potrebbe rivalersi sui professionisti che hanno commesso errori e negligenze nel rilascio delle attestazioni: in questo caso la normativa impone ai professionisti di essere muniti di adeguate coperture assicurative in relazione al numero e al valore delle attestazioni rilasciate.
Il professionista è peraltro soggetto in via autonoma a specifiche sanzioni amministrative di carattere pecuniario oltre al rischio di vedersi contestato il reato di falsità ideologica delle attestazioni rilasciate.
I gravi profili penali a carico dei professionisti
In caso di opere mai realizzate oppure di lavori “sovrafatturati” potrebbe scattare la contestazione di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, secondo cui:
“è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.
È quindi necessario che i professionisti che rilasciano le attestazioni verifichino puntualmente la congruità delle fatture in relazione alle opere realizzate per evitare di essere coinvolti in una frode fiscale.
Anche nel caso di cessione del credito è necessario adottare una certa cautela: in caso di assenza dei requisiti per l’ottenimento del bonus fiscale potrà essere contestato il reato di indebita compensazione direttamente al soggetto terzo che l’abbia utilizzato per il pagamento delle imposte.
di Avv. Edoardo Tamagnone; Studio legale Tamagnone Di Marco
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Articolo originale:
AGEVOLAZIONI FISCALI: CHI CONTROLLA LE RICHIESTE? CRITICITÀ E RISCHI PENALI DEL SUPERBONUS