Il quotidiano assicurativo Assinews in questo articolo descrive gli ultimi aggiornamenti in merito al Superbonus 110%.
“Termini per la fruibilità del 110% per i lavori di efficientamento ad assetto variabile.
Entro il 30 giugno del prossimo anno dovranno essere sostenute le spese per gli interventi eseguiti su edifici unifamiliari e sulle singole unità immobiliari, nonché per gli interventi eseguiti da taluni enti del Terzo settore. Tempi più lunghi per condomini e Istituti autonomi per le case popolari (Iacp).
Questa la situazione complessa che emerge in seguito ai vari interventi effettuati dal legislatore sull’art. 119 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla legge 77/2020, soprattutto a cura del dl 59/2021; intervento che ha interessato, in particolare, i commi 3-bis e 8-bis del citato art. 119.
In effetti, l’art. 119 del dl 34/2020 individua l’ambito di applicazione della detrazione maggiorata del 110% sulla base di due criteri, quello soggettivo relativo a chi effettua gli interventi agevolati e quello oggettivo, relativo della tipologia di interventi effettuati.
Come indicato dai commi 1, 4, 5 e 8 dell’art. 119 del citato dl 34/2020 per poter fruire del 110%, le spese relative agli interventi agevolati devono essere sostenute, in linea di principio e per la generalità dei soggetti, dall’1/7/2020 al 30/6/2022.
Si tratta delle spese sostenute per l’efficientamento energetico su edifici unifamiliari e sulle singole unità immobiliari, attualmente funzionalmente indipendenti e autonome (ma è in corso una sostanziale modifica sulla necessaria presenza di queste due condizioni), nonché per i medesimi interventi ma eseguiti su edifici detenuti da taluni enti del terzo settore (Onlus, OdV, Aps), da società cooperative (a proprietà indivisa) e da associazioni e società sportive (Asd e Ssd) sebbene, in tal caso, limitatamente a quelli eseguiti per gli spogliatoi.
I commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 prevedono attualmente ulteriori finestre temporali agevolate più ampie con particolare riferimento alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti.
Il comma 3 dell’art. 1 del dl 59/2021, innanzitutto, modificando i commi appena indicati, ha ulteriormente esteso l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione prevedendo che, per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione maggiorata del 110% spetti anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, in tal caso a prescindere dallo stato di completamento degli interventi; prima della modifica, infatti, per i condomìni il termine finale di sostenimento delle spese era fissato al 30/06/2022 e, solo nel caso in cui in detta data gli interventi fossero realizzati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il termine poteva slittare al 31/12/2022.
Per gli immobili composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà da più persone fisiche pro-indiviso), al fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, il 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, nel caso in cui alla data del 30/6/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; con la risposta all’interrogazione parlamentare del 29/4/2021 è stato precisato, inoltre, che per il conteggio delle unità non si deve considerare le pertinenze, anche se accatastate in modo autonomo (indicazione confermata nell’ambito del forum di ItaliaOggi del 18 maggio scorso).
Per gli interventi agevolati effettuati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o enti equivalenti, il termine finale di sostenimento delle spese è stato postergato al 30/6/2023, da quello precedentemente fissato al 31/12/2022, con riguardo alle spese che concernono la generalità degli interventi agevolati.
Il termine, però, risulta ulteriormente allungato di ben sei mesi ovvero sino al 31/12/2023, relativamente alle spese che concernono tutti gli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30/6/2023 per almeno il 60% dell’intervento complessivo; il detto termine è valido anche per i condomini di cui la proprietà è in prevalenza di Iacp o enti equivalenti (circ. 30/E/2020).
Con riferimento alla determinazione della quota del 60%, che deve essere dimostrata dal fruitore del 110%, è opportuno tenere conto delle indicazioni inserite nell’asseverazione dei tecnici, facendo riferimento all’entità (costo) delle opere da realizzare e non certo delle spese sostenute, rispetto all’ammontare complessivo delle spese riferibili all’intero intervento, tenendo conto anche delle varianti, ma solo se approvate entro il 30/06/2022.”
di Fabrizio G. Poggiani
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