“Un professionista che non mette nero su bianco le intese raggiunte con il cliente rischia di non poter far valere i suoi diritti in un’aula di tribunale.
Vediamolo insieme.
Il contratto d’opera intellettuale è un contratto in base al quale un professionista (commercialista, notaio, architetto, geometra, ecc.), si impegna a eseguire una prestazione intellettuale dietro pagamento di un compenso pattuito liberamente tra le parti o in base a tariffe professionali.
- la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesti
Se non c’è un accordo scritto, è un potenziale problema sia per il professionista che per il cliente:
Come si prova la volontà delle parti in caso di accordo verbale?
Con riferimento al corrispettivo dovuto al professionista occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2225 del Codice Civile, il corrispettivo per la prestazione, nel caso non sia convenuto dalle parti e non possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Pertanto il professionista, per ottenere eventuali ulteriori pagamenti, deve provare necessariamente mediante testimoni che era stato pattuito un corrispettivo ulteriore rispetto a quello corrisposto.
In secondo luogo può ricorrere alle tariffe professionali in vigore e/o all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento dell’attività svolta.”
- professionisti che operano in ambito diverso da quello medico-sanitario (in questo caso esiste un prodotto dedicato esclusivamente all’area medico-sanitaria)
- Professionisti che svolgono l’attività sia informa individuale sia associata
- Professionisti iscritti a ordini o albi e libere professioni non riconosciute
- Professionisti che svolgono l’attività in qualità di dipendenti, pubblici o privati
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