”
Sicuramente siamo in presenza di omissioni da parte dell’amministratore che hanno recato un pregiudizio all’azienda (ad esempio la mancata presentazione della scia a cui fa riferimento la domanda già di per se arreca una sanzione che va dai 5 ai 15 mila euro per l’azienda che comunque sono solitamente escluse dalle garanzie) sia in termini sanzionatori che di minor indennizzo.
Per questo motivo l’azione di risarcimento promossa dai soci o dai soggetti che la normativa prevede per le polizze D&O sarebbe ricompresa in garanzia proprio perché: la polizza tutela il patrimonio personale degli assicurati (i dirigenti), tenendoli indenni da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi (a titolo esemplificativo i terzi possono essere la società stessa comprese le controllate, tramite per esempio l’azione sociale di responsabilità, singolo socio e terzi in genere come clienti, fornitori, concorrenti, curatore fallimentare, pubblica amministrazione/Autorità governative, banche, etc.) a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.“
(Fonte QUI)