Assinews, l’esperto risponde: Circolazione in Italia con auto immatricolata in Romania

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Un cittadino rumeno, con doppia residenza Romania e Italia, lavoratore regolare in Italia, può acquistare auto immatricolata in Romania e circolare anche in Italia?

 

RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:

“Il primo comma dell’art. 123 del codice della strada dispone: “1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia’ adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non e’ immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorita’ dello Stato che li ha rilasciati“.

Il comma 1 quater dell’articolo 93 del Codice della strada prevede inoltre: “1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”.

Il primo comma dell’ articolo 132 del Codice della strada, infine, recita: “1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati“.

Alla luce di quanto sopra, il cittadino rumeno potrà circolare in Italia per sessanta giorni e poi immatricolare l’autovettura con targa italiana, oppure, qualora avesse adempiuto a quanto statuito dall’articolo 53, comma 2, del Codice della strada (“2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita’ ed i termini della liquidazione e del versamento dell’imposta dovuta a norma dell’articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma“), potrà circolare al massimo per un anno e poi necessariamente immatricolare il veicolo con targa italiana.

(Fonte QUI)

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