Approfondimento DAS: COSA FARE QUANDO UN’AZIENDA MODIFICA UNILATERALMENTE UN ACCORDO?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Cosa fare quando un’azienda modifica unilateralmente un accordo? Cosa succede quando le condizioni di contratto cambiano? Ecco cosa dice la legge e come ci si deve comportare prima di sottoscrivere un contratto.

 

Ci sarà di sicuro accaduto, almeno una volta, di sbuffare vedendo modificate le condizioni di fornitura di un servizio: un rincaro ella bolletta, un cambiamento delle regole di abbonamento ad una TV a pagamento, l’internet, la telefonia, ma anche il canone della palestra, le condizioni bancarie di gestione del conto corrente, ecc.

Il Codice Civile recita che il “contratto” è l’accordo tra le parti e l’accordo implica l’incontro del consenso condiviso tra i soggetti stipulanti, ma, a determinate condizioni, è possibile che una parte si riservi la facoltà unilaterale di modificare i termini dell’accordo e la controparte, sempre a determinate condizioni, restare vincolata a quel cambiamento anche se non gradito o condiviso.

 

Variazioni e violazioni unilaterali dei contratti, come difendersi

 

In questo breve vademecum, cercheremo di spiegare come tutto ciò possa legittimamente avvenire e come difendersi in caso di condotte o pratiche vessatorie adottate dalla parte contrattuale più forte.

 

Cosa sono le “condizioni generali di contratto”

 

L’ordinamento giuridico riconosce ampia libertà alle parti di stipulare un contratto che abbia natura patrimoniale. Le condizioni generali di contratto non sono altro che delle clausole o, meglio, delle regole che vengono imposte da uno dei contraenti, di norma da colui che redige la proposta contrattuale. Queste regole riguardano il rapporto di contratto che si andrà ad instaurare in via generale con i consumatori: in effetti, a predisporle, è sempre l’azienda che fornisce il servizio ovvero la parte negoziale più forte. Per bilanciare questo aspetto, tenuto conto che il cliente finale è il consumatore (che è notoriamente la parte contrattuale più debole), l’ordinamento prevede delle garanzie a favore degli utenti privati. Tuttavia, la tutela non può essere assoluta poiché, sempre in virtù della libertà contrattuale che è alla base dell’ordinamento giuridico, il consumatore ha sempre la libertà di scegliere se acquistare o meno un prodotto o un servizio.

Le condizioni generali di contratto, in linea di massima, devono essere conosciute dal cliente. A questo proposito, la legge prevede che esse sono valide se sono conosciute o conoscibili nel momento in cui si stipula il contratto:

  • conosciute: quando la parte contrattuale proponente le elenca espressamente al momento della stipula del contratto
  • conoscibili: quando è onere dell’acquirente il bene o il servizio informarsi sui termini dell’offerta (ad esempio, consultando un prontuario a disposizione della clientela o, più semplicemente, nella società mediatica, visionando la documentazione messa a disposizione on line dall’offerente

 

Banche e intermediari finanziari

 

I contratti stipulati con le banche e con gli intermediari finanziari possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di precise condizioni di legge. Per essi, vigila la Banca d’Italia che, nell’esercizio dei poteri di controllo, verifica le modalità con cui banche e intermediari finanziari adottano ed eseguono le modifiche ai contratti stipulati con la clientela.

Le norme vigenti in tema di trasparenza bancaria e di “consenso informato” prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare preventivamente alla propria clientela una comunicazione scritta che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore.

Tuttavia, perché ciò possa accadere, occorre nel dettaglio che:

  • la clausola contrattuale di modifica unilaterale deve essere stata a suo tempo prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente; se non era stata prevista o non era stata approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possono adottare modifiche unilaterali
  • il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta, o attraverso un’altra modalità precedentemente accettata per iscritto
  • le comunicazioni con cui banche e intermediari finanziari rendono note le modifiche contrattuali devono riportare in modo esplicito la locuzione: “Proposta di modifica unilaterale del contratto
  • giustificato motivo oggettivo: le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche le ragioni sottese alla necessità di apportare le variazioni contrattuali proposte
  • contratti di mutuo: nei contratti che hanno una durata determinata (ad esempio, i mutui), se il cliente è un consumatore o una piccola impresa, non è consentita la modifica dei tassi d’interesse; se il cliente non è un consumatore né una piccola impresa, la modifica dei tassi d’interesse è consentita solo a determinate condizioni espressamente previste dal contratto stipulato dal cliente;
  • modifiche peggiorative: le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono nulle
  • nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare un reclamo alla banca o all’intermediario finanziario. Il reclamo può essere formalizzato anche dopo la data di entrata in vigore delle modifiche contrattuali. Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire una risposta alla clientela entro trenta giorni.

Il rispetto di questi obblighi permette ai consumatori di valutare preventivamente le modifiche unilaterali proposte, di conoscerne le motivazioni, e di ricercare, mediante il recesso, nuove soluzioni contrattuali più adeguate alle loro esigenze:

  • entro la data prevista per il perfezionamento della vigenza delle nuove modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese; in questo caso, la cessazione del rapporto contrattuale deve avvenire applicando le condizioni precedenti. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Infine, in caso di controversie, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria”).

 

Telefonia: cambio utenza dopo ventiquattro mesi

 

Il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche aggiorna il rapporto tra utenti e fornitori di servizi di telecomunicazioni. Si stabilisce che, sotto vigilanza dell’authority per le telecomunicazioni, i contratti non vincolino gli utenti per un periodo superiore a ventiquattro mesi:

  • diritto di recedere senza penale: per quanto riguarda le modifiche unilaterali degli operatori, il diritto di recesso potrà essere esercitato, sempre senza penali o costi di disattivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di variazione delle condizioni, ma non nel caso in cui sia “esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, di carattere puramente amministrativo” o derivante dal diritto UE;
  • diritto alla risoluzione senza oneri: in caso di discrepanza significativa e ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio e quella indicata nel contratto, il consumatore ha il diritto di risoluzione senza incorrere in alcun costo aggiuntivo;

Il gestore telefonico, ogni qualvolta si accinge a modificare una o più condizioni del contratto, inoltra una comunicazione al cliente interessato. L’informativa può avvenire:

  • tramite un messaggio “sms”, per i servizi inerenti alla telefonia mobile;
  • attraverso una lettera inoltrata con il servizio postale, mediante la quale sono specificate le clausole che saranno modificate con i relativi oneri a carico del consumatore;

Riassumendo, in generale, il cliente è avvisato del diritto di recedere gratuitamente dal contratto entro un termine prestabilito e senza il pagamento di alcuna penale. Si tratta di un principio sancito dalla legge che riconosce al consumatore il potere di non accettare le modifiche unilaterali. Il consumatore ha la facoltà di chiudere il rapporto con l’operatore telefonico senza pagare alcun costo di disattivazione del servizio. Inoltre, il consumatore ha la facoltà di passare ad un altro gestore telefonico in maniera gratuita e previa comunicazione al primo operatore, ma deve farlo entro un termine prestabilito decorso il quale il silenzio viene considerato come comportamento concludente di accettazione delle modifiche unilaterali.

Alcuni costi possono restare, tuttavia, a carico del cliente: l’utilizzo di dispositivi per usufruire del servizio, modem, ADSL, chiavette, decoder digitali, e tutto quello che viene concesso non gratuitamente, ma in comodato d’uso.

 

Recesso dall’abbonamento della palestra

 

Il caso più frequente. Il cliente si è iscritto in palestra impegnandosi per un lungo periodo di tempo e deve continuare a versare l’importo mensile, trimestrale o semestrale, nonostante non voglia più usufruire del servizio. Oppure, l’abbonamento alla palestra esclude espressamente la possibilità di rimborso per l’abbonato in caso di interruzione della frequenza. A volte, tali abbonamenti vengono stipulati a distanza. Due sono le norme del “Codice del Consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che rilevano in tali casi:

  • l’articolo 33 del “Codice del Consumo” (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) considera “vessatorie” le clausole che prevedono un impegno definitivo del consumatore (l’abbonato), mentre l’esecuzione della prestazione da parte del professionista (ossia, il titolare della palestra) è subordinata unicamente alla sua volontà. Ugualmente vessatoria è la clausola che riconosce solo al professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto; in generale, nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
  • l’articolo 52 del “Codice del Consumo” (articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, decreto legislativo delegato 21 febbraio 2014, n. 21) prevede che il consumatore, in caso di proposte contrattuali a distanza, può avvalersi del diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi e ricevere il rimborso entro lo stesso termine

 

Contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità

 

Un operatore telefonico ti contatta proponendoti di cambiare contratto, magari chiedendoti di leggergli l’ultima bolletta pagata? È prevista la facoltà di recesso, sempre ai sensi dell’art. 52 del “Codice del Consumo”, nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza doverne sostenere costi.

 

Riassumendo

 

  1. Informarsi con attenzione sulle condizioni generali di contratto. Quando viene promossa un’offerta, normalmente le condizioni generali si possono trovare sul sito ufficiale del gestore, nella pagina dedicata al servizio erogato.
  2. Le clausole che limitano i diritti potrebbero essere vessatorie. Se contrarie ai dettami dal Codice del Consumo, è diritto dell’utente contestarle all’operatore, promuovendo reclamo o facendosi assistere da un consulente legale competente in materia. In tali casi, la polizza di tutela legale DAS è la risposta qualificata a tali controversie.
  3. Informarsi sulle modalità di recesso. Spesso gli operatori telefonici non gestiscono correttamente le disdette del contratto e il consumatore, in buona fede, sicuro di aver chiuso la posizione, scopre che il contratto è ancora valido e continua a produrre bollette da pagare. In questo caso, è possibile che le modalità di recesso accettate dal fornitore siano diverse dalla semplice comunicazione tramite call center.

Seguendo questi consigli, è possibile stipulare nuovi contratti con maggiore consapevolezza. L’utente privato è la parte più debole rispetto all’operatore di call center che spesso agisce per conto di grandi fornitori istituzionali di servizi.

Per questo e altri motivi, per una tutela legale ancora maggiore, può esserti d’aiuto l’intervento di DAS.

di Walter Brighenti – DAS

Fonte: QUI

 

Contatta la nostra Agenzia e ricevi maggiori informazioni sulle nostre polizze DAS, saremo felici di studiare la soluzione che più si adatta alle tue specifiche esigenze:
📞Chiamaci al nostro numero di telefono 0423.23561
📧Scrivici una mail a info@planetassicurazioni.it
🚶Passa presso la nostra agenzia in Via Paolo Veronese 3 a Montebelluna (TV)