Approfondimento DAS: DANNI ANIMALE DOMESTICO

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“Gli italiani sono innamorati degli animali: lo rivela il rapporto Eurispes del 2018 (Fonte: giesse.info), secondo cui un italiano su tre possiede un animale domestico e sono più di 60 milioni gli animali ospitati all’interno di abitazioni civili. Ma, se la casa è in affitto, o si tratta di un appartamento in un edificio condominiale, come ci si comporta in caso di animali domestici?

 

Danni causati dagli animali domestici: quale tutela per il risarcimento danni negli appartamenti in affitto?

 

Può capitare di essere aggrediti da un cane oppure che il proprio animale domestico sfugga al controllo e provochi danni a cose o lesioni a persone. Non infrequenti, sono anche i casi di rumori molesti: il cane che abbaia, il regolamento condominiale che prevede orari di silenzio o norme specifiche per la gestione degli animali domestici all’interno degli spazi comuni condominiali (puoi vedere nel sito das.it i nostri articoli sui casi risolti su questi temi). In tali casi, è utile chiedersi quale sia il regime di responsabilità giuridica che disciplina simili situazioni, come si risarciscono i danni provocati dagli animali in custodia e con quali limiti. Un ulteriore tema di approfondimento, è quello dell’accesso degli animali domestici ai luoghi aperti al pubblico ovvero quello della loro custodia in abitazioni private.

In particolare, in quest’ultimo caso, quando l’abitazione privata non è di proprietà dell’utilizzatore, cosa può prevedere il contratto di locazione?

 

Contratto di locazione e danni animali domestici: risarcimento danni causati da animali domestici

 

La norma di riferimento è l’articolo 2052 del Codice Civile (danno cagionato da animali in custodia) il quale recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La norma sancisce un regime di responsabilità oggettiva analogo a quello previsto per il custode e per le cose affidate alla custodia o al deposito: si presume sempre responsabile il padrone dell’animale per il danno da esso cagionato a meno che egli non dimostri il “caso fortuito” ossia un evento eccezionale e straordinario che non poteva essere previsto e che sfuggiva alla ordinaria capacità di controllo e di supervisione. In altri termini, in caso di danni o di lesioni a terzi, il proprietario dell’animale è sempre chiamato a risarcire il danno, salvo casi molto eccezionali che lo esimono da responsabilità.

Il prodotto DAS IN FAMIGLIA è la risposta assicurativa di tutela legale che DAS offre in tali situazioni: nel caso di un pregiudizio economico provocato da un animale sfuggito al controllo, è possibile agire in via legale con il supporto di avvocato del network della compagnia e ottenere un equo indennizzo per i danni materiali a cose o le lesioni fisiche subìte.

 

Casa in affitto e danni da animali domestici.

Che cosa accade se l’animale domestico danneggia l’appartamento abitato dal conduttore locatario? Alcuni animali domestici possono non essere ammessi all’interno di uno stabile condominiale ovvero di un appartamento concesso in affitto? È possibile sfrattare un inquilino che detiene animali?

La disciplina normativa sugli animali da compagnia ha conosciuto un’importante novità quando il legislatore ha modificato l’articolo 1138 del Codice Civile stabilendo che “le norme del regolamento (condominiale) non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, mentre il legislatore non ha ritenuto di precisare la medesima disposizione in tema di contratti d’affitto (locazione). In tali situazioni, trattandosi di un accordo scritto tra le parti, vale il principio della libertà negoziale per cui è lecita la clausola che vieta al conduttore di ospitare animali di compagnia nell’immobile dato in locazione.

 

Animali nei contratti di affitto: cosa fare?

 

In assenza di clausole di tale contenuto, il locatario è libero di ospitare animali di compagnia, senza limitazioni particolari, purché vengano rispettati gli obblighi generali sull’uso della cosa locata: osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per le esigenze determinate nel contratto e restituire la cosa locata nello stato in cui il conduttore l’ha ricevuta. In conclusione, si può dunque affermare che, in presenza di clausola che vieti il possesso di animali, la violazione di tale clausola espone l’inquilino all’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, mentre negli altri casi, in presenza di danni all’immobile, il locatore potrà pretendere il risarcimento degli stessi, ma dovrà dimostrare che essi sono riconducibili all’animale domestico o comunque alla negligente custodia dell’abitazione da parte dell’inquilino.

 

Contratto di affitto e animali domestici: le regole da sapere

 

Se l’appartamento affittato è ubicato all’interno di un contesto condominiale, valgono naturalmente le disposizioni generali in tema di immissioni e rumori molesti: il proprietario di cani e gatti dovrà evitare di arrecare disturbo alla quiete degli altri condòmini, mentre è legittimo un regolamento condominiale che disciplini o limiti la presenza degli animali negli spazi comuni (guinzaglio, ripristino in caso di sporcizia o danni provocati, ecc.). Ad esempio, nel caso di latrati continui di un cane, che rendono impossibile il riposo dei condòmini, l’amministratore potrà comminare delle sanzioni; oppure, nel caso di deiezioni che possono sporcare gli spazi condominiali rendendoli inaccessibili, intervengono le norme (art. 844 Cod. Civ.) in tema di immissioni intollerabili.”

di Walter Brighenti – DAS

Fonte: QUI

 

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