Innanzi tutto spieghiamo brevemente di che cosa si intende per danno biologico.
“Bisogna partire dalla premessa che l’integrità della persona è bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell’individuo.
Per impostare correttamente la problematica connessa al danno biologico è necessario dunque enunciare il postulato secondo il quale alla persona deve essere riconosciuto un valore patrimoniale, indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa o produttiva.
L’uomo in quanto persona deve essere sempre tutelato dall’ordinamento giuridico a prescindere dal reddito o dal lucro che possa trarre dall’impiego delle sue energie fisiche o intellettive. La lesione di natura biologica è di per sé un quid che intacca l’integrità fisica o psichica dell’uomo e costituisce quindi un danno che deve essere giuridicamente riparato, allorquando sia la conseguenza di un comportamento doloso o colposo imputabile ad altri. Il diritto di ogni persona alla salute, intesa in senso ampio come integrità fisiopsichica, è riconosciuto e protetto in tutti gli ordinamenti giuridici.”
“E’ stato dato il via libera dell’Inail alla rivalutazione annuale degli indennizzi per il danno biologico. A partire dal rateo di rendita del prossimo mese di luglio, l’Inail erogherà gli incrementi con decorrenza 1° luglio 2020 in misura pari allo 0,5%. A spiegarlo, tra l’altro, è lo stesso istituto assicuratore nella circolare n. 14/2021, a seguito della rivalutazione approvata dal ministero del lavoro con il dm n. 60/2021 (si veda ItaliaOggi del 14 aprile scorso).
Danno biologico
La rivalutazione riguarda la prestazione erogata dall’Inail per ristorare le conseguenze subite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica (cioè il danno biologico) derivanti da infortuni o malattie professionali Tecnicamente si chiama «indennizzo», che può essere erogato sotto forma di capitale (una tantum) o di rendita (somma periodica), in funzione del grado della menomazione. La misura della prestazione è prefissata da una specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dall’operazione di rivalutazione, che prevede la liquidazione:
a) di una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6 e inferiore al 16%;
b) di una rendita in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità non inferiore al 16%.
La nuova rivalutazione
Per il 2020, spiega l’Inail, il dm n. 45/2021 ha fissato allo 0,5% la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2020, che si aggiunge all’incremento delle rivalutazioni relative agli anni precedenti.
Rendite
Per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione dell’anno 2019. I nuovi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.
Capitale
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo (prima ovvero dal 1° gennaio 2019).”
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