DOMANDA: “Nella definizione di macchinario – polizza impresa – si intende compresa la voce: impianti, anche inamovibili, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità anche se non installati dal conduttore e/o di sua proprietà. ad esempio un fenomeno elettrico ad un cancello automatico è coperto dalla polizza? “
RISPOSTA: “Normalmente nel contesto delle polizze di assicurazioni viene specificata ogni singola voce garantita e in modo dettagliato nel contesto delle C.G.A. o anche nel glossario.
Molte polizze prevedono alla voce “Macchinario” che esso debba comprendere: “Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio ed arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze d’industria“.
Alla voce “Fabbricato” le polizze prevedono garantiti i seguenti enti: “L’ intera costruzione edile completa o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, alberi, parchi, giardini e spazi adiacenti ai fabbricati quali opere di pavimentazione all’aperto, nonché box, migliorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. S’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell’area cimiteriale e degli impianti sportivi. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, strade, pavimentazioni esterne, fognature“.
Se la polizza in questione prevedesse anche il fenomeno elettrico e se non non fosse espressamente escluso, evidentemente il danno al cancello elettrico potrebbe essere ricompreso più che nella voce “Macchinario” in quella di “Fabbricato“, essendo a servizio del fabbricato (impianto preposto per consentire l’ accesso ai locali assicurati) piuttosto che della attività prevista in polizza. ”
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