Assinews, l’esperto risponde: Danno da rottura tubazioni con spese di ricerca e riparazione

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“Un cliente che abita in un appartamento in condominio, subisce un danno da rottura accidentale di tubazioni nel proprio bagno con conseguente danno da bagnamento all’appartamento sottostante. La polizza Incendio comprende la garanzia “acqua condotta” con “spese di ricerca e riparazione rottura/occlusione“, e la RC Fabbricato per i danni a terzi, per cui viene aperto il sinistro con regolare denuncia.

Il perito respinge il danno all’assicurato in quanto “non sono stati accertati danni da acqua condotta alle cose assicurate e pertanto la garanzia spese di ricerca non risulta operante. Il danno a terzi sarà gestito su specifica posizione di RC.”  Premesso che danni analoghi per altri assicurati, anche nello stesso condominio, in periodi precedenti sono sempre stati pagati, Noi riteniamo il danno pienamente in garanzia in quanto:

  • la rottura della tubazione del bagno dell’assicurato ha causato danni al solaio e parete dell’appartamento sottostante con tanto di danno provato all’intonaco, per cui considerato che il solaio è parte comune dei 2 appartamenti il danno alle cose assicurate (Fabbricato) c’è stato.
  • L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno – art. 1914 cc “obbligo di salvataggio”, per cui ha diritto al risarcimento anche per essere prontamente intervenuto nella riparazione del danno e quindi avere evitato peggiori danni anche al terzo sottostante.”

RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:

“L’articolo 4.11 delle C.G.A. dispone: “In caso di sinistro previsto alle CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 4.1 e Art. 4.9 che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile a termini di tali condizioni, la Società rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura od occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato.” e l’articolo 4.1 stabilisce che “La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui“.

L’evento in questione, inteso come danneggiamento all’appartamento vicino rientrerebbe nella garanzia “RC fabbricato per i danni a terzi” solo qualora il bene danneggiato fosse di esclusiva proprietà del vicino, mentre, come ha acutamente rilevato il nostro lettore, risulta danneggiato il “solaio dell’appartamento sottostante“; al riguardo evidenzio che l’articolo 1117 del codice civile stabilisce che “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche,” e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13262 del 2012 ha, al riguardo, statuito che la disposizione di cui all’ articolo 1117 C.C. prevede un’elencazione non tassativa dei beni comuni condominiali, individuabili “sia dall’ attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune“; non vi è pertanto dubbio che l’ indennizzo corrisposto (impropriamente per l’intero) al vicino abbia riguardato il tetto dello stesso e, di conseguenza, il pavimento dell’appartamento sovrastante, che su tale tetto poggia.

Altro spunto interessante fornito dal lettore è quello relativo all’obbligo del salvataggio per cui l’intervento dell’assicurato potrebbe ritenersi più che legittimo e i relativi costi, sostenuti nell’ interesse comune con l’assicuratore, dovrebbero essere comunque a carico dell’assicuratore, stante la non derogabilità dell’articolo 1914 del codice civile come prevista dall’articolo 1932 del codice civile.”

(Fonte QUI)

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