Dal quotidiano assicurativo Assinews, domande e risposte sui contratti annuali con tacito rinnovo:
Domanda:
“Vorremmo acquisire un nuovo cliente, il quale ha in corso una polizza incendio e una polizza RCT/O presso la concorrenza. Trattasi di 2 contratti di durata annuale, con tacito rinnovo in caso di mancanza di disdetta spedita 90 giorni prima. Ero convinto che i 90 giorni non potessero più essere praticati dal mercato assicurativo. Infatti per i 60 giorni saremmo ancora tranquillamente in tempo, invece per i 90 giorni siamo in ritardo. Pertanto chiedo se questo termine di disdetta è ancora regolare o se la compagnia deve comunque accettare la disdetta, in quanto inviata più di 60 giorni prima?”
Risposta:
“L’articolo 1899 del codice civile disciplina la durata dei contratti poliennali:
il contraente “ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”
Per quanto attiene alla durata dei contratti annuali nulla viene indicato nella normativa codicistica.
Qualora il contraente/assicurato sia un “consumatore” – ma non sembra questa la circostanza – si potrebbe invocare la normativa della Direttiva europea 13/1993, reiterata nel nostro codice del consumo, per cui la clausola di “proroga automatica di un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore, qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza” è considerata vessatoria e nulla dall’origine.
Di conseguenza nel caso in esame, non trattandosi di consumatore, è necessario attenersi a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.”
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