Approfondimento DAS: E-BIKE – QUALI SONO LE REGOLE SULLA BICI ELETTRICA

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“L’e-bike ha avuto, negli ultimi tempi, al pari dei monopattini elettrici, uno sviluppo esponenziale anche grazie agli incentivi pubblici per il ricorso alla mobilità sostenibile. La diffusione di batterie di nuova generazione, con prestazioni energetiche sempre maggiori in termini di durata e di tempi di ricarica, ha indotto molti utenti della strada a optare per tale mezzo di trasporto nel tentativo anche di sfuggire alla caotica condizione del traffico automobilistico. Un limite, ancora notevole, è il costo elevato della bicicletta elettrica anche se i produttori sono aumentati e l’offerta si è progressivamente diversificata. 

 

Circolazione con l’e-bike: tipologie di e-bike

 

Esistono molteplici tipologie di e-bike. Le diverse varianti di e-bike dipendono dalla potenza del motore, dal supporto del telaio e dai requisiti legali. Dal sito istituzionale di Bosch (Fonte: bosch-ebike.com; mondoelettrico.org) è possibile apprendere la definizione corretta: “[…] Pedelec (“Pedal Electric Cycle”) bicicletta con motore elettrico. Supporta una potenza nominale continua massima ammissibile di 250 watt quando si pedala, fino a una velocità massima di 25 km/h. Aumentare la velocità è questione di forza muscolare. Questo significa che le pedelec sono legalmente considerate biciclette. Non c’è bisogno di una patente di guida o di un’assicurazione per guidarle”. Ecco le principali tipologie di e-bike: 

  • city e-bike: alternativa urbana per evitare il traffico
  • trekking & mountain e-bike: concepite per una guida anche in salita, su ogni tipo di terreno e dotate di trazione con cambio a deragliatore
  • cargo e-bike: concepite per il trasporto di bambini o per fare la spesa, possono disporre di tre ruote e di porta pacchi
  • suv e-bike: sono biciclette crossover con pneumatici larghi ideali sia per terreni in asfalto che per sentieri off road
  • speed pedelec: veloci fino a 45 km/h, ideali per coprire le distanze più lunghe come, ad esempio, il tragitto quotidiano verso il luogo di lavoro
  • road e-bike: la versione elettrica della bicicletta da corsa; ideale per allenamenti o tour sportivi

 

E-bike: la normativa vigente sulle biciclette elettriche

 

Le fonti normative che disciplinano la circolazione delle e-bike sono, in modo principale, due: 

  • il regolamento europeo n. 168/2013
  • l’articolo 50 del Codice della Strada

dall’analisi di queste disposizioni normative, emergono limiti precisi di potenza, velocità e lunghezza di tali mezzi di trasporto da rispettarsi per essere qualificati come velocipedi ed essere equiparati a una bicicletta tradizionale. In particolare: 

  • la velocità massima generata dagli accumulatori non deve superare i 25 chilometri orari nella modalità con pedalata assistita
  • quando si smette di pedalare, il motore deve fermarsi progressivamente
  • la lunghezza della bicicletta elettrica non può superare i tre metri

 

Normativa vigente in Italia sulla bicicletta elettrica

 

  • Non è necessario l’uso del casco
  • Esente da assicurazione, bollo, targa
  • Dotazione con dispositivi: catadiottri gialli, luce anteriore e fanalino posteriore rosso, campanello per segnalazione acustica
  • Può essere guidata anche dai minorenni
  • Può accedere sempre alle zone a traffico limitato, alle piste ciclabili; può circolare nelle aree pedonali e sulla carreggiata delle strade urbane

 

Normativa sul trasporto dei bambini in e-bike: cosa dice la legge?

 

Trasportare un bambino con una e-bike è lecito e possibile, ma occorre osservare alcune norme di prudenza e di compatibilità con il modello di bicicletta elettrica di cui si dispone. Le e-bike sono equiparate ai velocipedi e per esse si applicano le medesime regole previste per i mezzi muscolari di trasporto (si veda l’art. 182 del Codice della Strada, comma 5). È, quindi, consentito il trasporto di un bambino fino a otto anni di età con le idonee attrezzature previste dal C.d.S.: 

  • seggiolino con schienale anche senza braccioli
  • seggiolino collocabile sia in posizione posteriore agganciato al portapacchi, sia in posizione anteriore ma senza creare ostacolo alla visuale
  • carico non superiore a 15 chilogrammi di peso
  • in alternativa, uso di un rimorchio in posizione posteriore rispetto al conducente purché la lunghezza complessiva massima del velocipede (compreso il rimorchio) non superi i 3 metri

 

Decreto trasporti: normativa attività di noleggio e-bike

 

Come detto all’inizio, l’e-bike ha conosciuto una notevole diffusione anche grazie ai servizi di c.d. “rent a bike”, ossia il noleggio per uso urbano o tour da parte di un locatore, che può essere sia un privato (commerciante) sia un’amministrazione comunale locale (attraverso l’allestimento di punti di noleggio dove la bicicletta elettrica può essere prelevata o riconsegnata). Alcune regole e clausole contrattuali meritano di essere ricordate per la sicurezza del mezzo di trasporto, l’incolumità personale e quella dei terzi: 

  • verifica preventiva dello stato della bicicletta a cura dell’utilizzatore che controlla il mezzo di trasporto e lo riconosce meccanicamente efficiente e idoneo all’uso
  • buon senso e diligenza: l’utente deve utilizzare il velocipede in modo da evitare danni sia al mezzo che ai relativi accessori
  • è vietato l’utilizzo della bicicletta e delle attrezzature per svolgere attività̀ commerciali né è possibile cederla in uso ad altri soggetti
  • l’utente, noleggiando la bicicletta e le attrezzature dichiara di essere dotato di adeguata capacità di guida e di appropriata competenza senza porre alcuna riserva

Il decreto trasporti 2022 stabilisce che le biciclette a pedalata assistita o e-bike che sviluppano una velocità superiore ai 25 km/h sono equiparate a ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi di legge previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino). Sono previste sanzioni specifiche per chi manomette le biciclette a pedalata assistita al fine di sviluppare una velocità superiore al consentito (per ulteriori riferimenti, si consulti la fonte: sicurauto.it).

 

Fonte: QUI

 

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