Approfondimento DAS: GEOLOCALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO – COME GESTIRE CORRETTAMENTE I DATI PERSONALI

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“Il monitoraggio, la conservazione e, in generale, il trattamento dei dati che consente il tracciamento delle nostre azioni rappresenta oggi un fatto assodato, frutto dei grandi progressi della tecnologia, delle finalità del mercato e della necessità di fornire un riscontro alle diverse esigenze quotidiane.

Il tracciamento può riguardare tanto i nostri spostamenti “virtuali” (es. dati di navigazione) quanto i nostri spostamenti fisici.

È bene allora comprendere chi sono i soggetti legittimati ed entro quali limiti e a quali condizioni questi dati possono essere trattati, anche alla luce dei recenti interventi normativi in tema di privacy.

 

Il tracciamento dei dati oggi

 

Il tema è molto delicato e complesso. È necessario ora soffermarsi  sulle possibilità di utilizzo dei dati concernenti, appunto, il tracciamento (che – ricordo – sono dati personali a tutti gli effetti) e sui soggetti legittimati all’eventuale trattamento.

Per esempio basti pensare ai comuni software utilizzati quotidianamente: possono memorizzare dati di navigazione per poi trasmetterli ad altri siti. Le informazioni codificate nei cookie possono includere dati personali (ad esempio, un nome utente, un indirizzo e-mail o un indirizzo IP,) oppure dati non personali (ad esempio, le impostazioni informazioni sul tipo di dispositivo utilizzato, oppure informazioni della lingua).

Ecco allora che occorre distinguere due categorie di cookie:

  • cookie tecnici, utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio”;
  • cookie di profilazione, capaci di ricondurre a soggetti determinati identificati o identificabili specifiche azioni e abitudini, così da consentire al titolare del servizio di fornire un’offerta sempre più personalizzata.

Mentre per l’utilizzo dei primi il titolare del trattamento potrà farlo purché abbia fornito all’utente la specifica informativa, l’utilizzo dei secondi (aventi finalità di profilazione) è subordinato ad un vaglio più rigoroso. Il titolare del trattamento dovrà, infatti, in questi casi, acquisire in via preventiva il consenso informato dell’utente.

Proprio il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR)  e le recenti “Linea Guida cookie e altri strumenti di tracciamento” pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2021, hanno, di recente, introdotto nuove disposizioni sul trattamento dei dati per i soggetti titolari di siti web che impiegano di cookie e/o altri strumenti di tracciamento,  fissando il 9 gennaio 2022 come termine ultimo entro il quale conformarsi.

In particolare, è stato introdotto:

  • il consenso preventivo degli utenti al trattamento dei dati personali, per finalità di tracciamento on line, anche derivanti dall’uso di cookie ed altri strumenti;

  • il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento da parte dell’interessato, in riferimento al GDPR;

  • il rispetto degli obblighi di privacy by design e by default, secondo i quali il cookie intercetta solo le informazioni necessarie al tracciamento dei dati;

Gli interessati devono essere informati ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR, sui criteri di codifica utilizzati da ciascun titolare per la classificazione dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento (tecnici, analytics e di profilazione).

 

Geolocalizzazione e tracciamento

 

Al tracciamento avente ad oggetto i dati di navigazione si aggiunge anche quello avente ad oggetto un vero e proprio tracciamento fisico, includendo i dati di localizzazione o sulla posizione.

Se è vero, infatti, che il tracciamento viene effettuato su un determinato oggetto/dispositivo, questo permette di rilevare la posizione geografica anche del soggetto fruitore di quel determinato oggetto/dispositivo.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a dati personali, il cui trattamento richiede, pertanto, una particolare cautela, rafforzata in alcuni Paesi.

In Italia il trattamento di questa particolare categoria di dati è soggetto alle seguenti condizioni:

  • forma anonima del trattamento;
  • previa acquisizione del consenso dell’interessato purchè l’elaborazione sia necessaria per la finalità relativa a servizi a valore aggiunto.

In questi casi, il consenso non potrà inglobare più finalità, ma dovrà avere ad oggetto specificamente la finalità di tracciamento di questa tipologia di dati.

Analogamente, la correlata informativa dovrà specificare la tipologia di dati che vengono trattati, per quale scopo,  per quanto tempo e se sono comunicati a terzi.

Ferma la possibilità di utilizzo di questi dati da parte delle autorità di pubblica sicurezza  e nell’ambito dei servizi di emergenza, i dati sulla posizione sono in genere trattati da aziende, anche nell’ambito delle funzionalità offerte da un dispositivo (operatori di telefonia mobile, fornitori di sistemi operativi, fornitori di App, fornitori di servizi di analisi della posizione…).

Il contesto pandemico emergenziale che stiamo vivendo pone al centro del dibattito attuale proprio il tema legato alla tracciabilità dell’individuo e alle libertà di spostamento.”

 

di Avv. Luigi Randazzo per DAS

Fonte QUI

 

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