Assinews, l’esperto risponde: Indennità di fine mandato subagente

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Indennità di fine mandato subagente, spetta, ed eventualmente in che misura? Ho fatto  un contratto di sub agenzia ed ho inserito una liquidazione in caso di cessazione del rapporto del 2% della media delle provvigioni liquidate negli ultimi 5 anni. Sono protetto con la modalità adottata? 

 

RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:

“Il contratto tra agente e subagente non è regolato da alcun accordo “erga omnes” nazionale.

Pertanto le condizioni relative all’accordo sono di natura privatistica: ossia sono definite concordemente tra le parti.

Di conseguenza anche l’entità e le modalità di corresponsione dell’indennità di fine mandato devono essere concordate preventivamente o al momento della firma dell’accordo.

La prassi di mercato (uso e consuetudine) al riguardo prevede l’erogazione di un’indennità in forma percentuale (solitamente dal 2% minimo al 5% massimo) sulle provvigioni liquidate negli ultimi anni o per tutto il periodo della collaborazione.

In alternativa viene adottato un sistema di conteggio più articolato, collegato alle provvigioni e agli incassi effettuati durante tutto il periodo della collaborazione, sistema mutuato in parte dal Contratto nazionale agento del 2003.

Ciò premesso va anche ricordato che l’articolo 1751 del Codice civile prevede che l’importo dell’indennità di cessazione del rapporto “non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.

(Fonte QUI)

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