Se stai pensando di acquistare una bicicletta elettrica è preferibile rivolgersi ad un rivenditore autorizzato e tenere presenti le indicazioni che sono riportate in questo articolo, elaborato dal team di DAS Difesa Legale.
“Il fenomeno delle biciclette elettriche “truccate” si è intensificato molto, soprattutto negli ultimi due anni, e merita attenzione approfondire questa tematica per evitare truffe, ma soprattutto sanzioni da parte di ignari utilizzatori; in quanto la normativa del nuovo Codice della Strada è stata recentemente aggiornata per disciplinare al meglio la circolazione dei velocipedi.
L’avvento e lo sviluppo tecnologico delle batterie elettriche a lunga durata ha favorito la diffusione di nuovi mezzi di trasporto “ecologici” tra i quali, sicuramente, la bicicletta elettrica è quello più utilizzato. Si parla, a tal proposito, di “cycling economy” e, anche grazie al bonus mobilità quale contributo governativo per l’acquisto, ci si augura che il nostro Paese possa scoprirsi più virtuoso nell’utilizzo di tale mezzo di trasporto (le ultime statistiche ci riportano il dato di 2,8 biciclette ogni 100 abitanti e l’Italia collocata al diciassettesimo posto per l’uso di velocipedi).
Con l’avvento della bicicletta elettrica, però, si sono registrate anche molte contraffazioni sulle quali è opportuno un focus per potersi tutelare al meglio.
Il problema riguarda il fenomeno dell’importazione (in particolare asiatica) e quello dell’abusivismo commerciale: veri e propri ciclomotori venduti come biciclette elettriche.
Nel 2018, l’Europa ha rappresentato il 20,12% del mercato globale di velocipedi.
Vediamo qualche dato riferito all’anno 2019 (fonte: CONEBI):
- l’industria ciclistica europea rappresenta 120.000 posti di lavoro in fabbrica più altri 150.000 legati al settore del retail;
- 900 sono le aziende europee che producono biciclette, biciclette elettriche e parti componenti;
- 14 miliardi di Euro è il fatturato complessivo del settore;
- il mercato totale mondiale si assesta su una produzione di 20 milioni di biciclette, comprese le bici elettriche a pedalata assistita;
- in Europa, si sono registrate vendite per 3 milioni di biciclette con un incremento rispetto al 2018 del + 23%;
- le previsioni, fino al 2024, attribuiscono ai paesi europei una crescita del + 6,23% con Germania, Francia e Italia in posizioni di leadership.
A fine 2020, si certifica una produzione in Italia di 40.000 unità in più di biciclette elettriche (+ 20%) rispetto al 2019 (fonte: Confindustria-ANCMA).
Quanto alla produzione italiana (ultimi dati disponibili anno 2019, ante pandemia; fonte: Confindustria-ANCMA), ecco i volumi di vendita dell’industria ciclistica nazionale:
- vendita di biciclette: 1.518.000 unità; + 7% rispetto al 2018;
- vendita di e-bike: 195.000 unità; + 13% rispetto al 2018;
- vendite totali: 1.713.000 unità; + 7% rispetto al 2018;
- produzione di e-bike: 213.000 unità; + 209% rispetto al 2018;
- import di e-bike: 72.000 unità; − 55% rispetto al 2018;
- export di e-bike: 58 milioni di Euro; + 38% rispetto al 2018.
In particolare, dall’analisi dei dati, si evince che l’importazione di biciclette elettriche è diminuita a fronte di una maggiore produzione interna destinata in parte anche al mercato estero: segnale positivo per l’industria ciclistica italiana e si auspica che il trend possa migliorare nel corso del 2021 nonostante le restrizioni alla mobilità imposte dal Covid-19.
Ritorniamo ora al tema centrale: ciclomotori travestiti da biciclette; biciclette modificate tanto da risultare sostanzialmente degli scooter. Vediamo come riconoscere tali abusi.
Ci sono stati casi di sinistri stradali in cui uno dei mezzi coinvolti era, in realtà, una bicicletta elettrica “modificata”. Questo fatto, cambia lo scenario della dinamica e delle responsabilità poiché tali ciclomotori erogano una potenza superiore al massimo consentito e sono abusivi.
Il fenomeno risale, in realtà, al 2016 con il primo boom della mobilità elettrica. Si tratta, per lo più, di un fenomeno limitato ai prodotti di importazione asiatica e un primo controllo da effettuare da parte del consumatore è quello della verifica di omologazione così come imposta dalla normativa europea (Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.03.2002 relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; D.M. Ministero dei Trasporti 31.01.2004 in G.U. n. 123 del 25.09.2003). Il venditore e l’importatore sono perseguibili per il reato di immissione sul mercato di prodotti pericolosi (art. 112 co. 2 Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 Euro a 50.000 Euro).
L’origine della truffa della bicicletta elettrica truccata è riconducibile al fatto che, in questo modo, si evitano tutti gli oneri connessi al possesso di un ciclomotore (patentino, casco, assicurazione, bollo), disponendo così di un mezzo di trasporto alimentato da un motore ausiliario (elettrico) che si sostituisce allo sforzo fisico del conducente.
La regola generale perché si possa parlare di bicicletta elettrica è quella della pedalata assistita così come definita dall’art. 50 Codice della Strada; in altri termini: “il moto del ciclo deve essere collegato a quello delle gambe”. Infatti, per il Codice della Strada “i velocipedi sono veicoli funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare; sono, altresì, velocipedi le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza massima di 0,25 KW la cui alimentazione è interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h ovvero prima se il ciclista smette di pedalare”.
In base a queste indicazioni tassative, si possono individuare tre categorie di cicli:
- bicicletta elettrica (e-bike) avente le caratteristiche di cui all’art. 50 C.d.S.: è l’unica che si possa guidare come un velocipede senza particolari formalità o obblighi;
- bicicletta a motore: è anch’essa dotata di un motorino elettrico, che, però, funziona autonomamente o ha una potenza superiore a quella indicata sopra. L’utilizzo è consentito senza formalità particolari, ma la circolazione è consentita solo all’interno di aree private (escluse le strade pubbliche);
- scooter elettrico: si tratta di un ciclomotore di piccola cilindrata, ad alimentazione elettrica, ma equiparato in tutto ad un motociclo e non ad un velocipede. La normativa impone obbligo del casco, patentino e certificato di circolazione, targa e assicurazione RC.
Le sanzioni possono essere molto onerose. Incorre nelle sanzioni amministrative pecuniarie colui che guida una bicicletta elettrica, che non presenta le caratteristiche di cui sopra e, in particolare, che non rispetta la regola fondamentale per cui il motorino elettrico non deve essere in funzione quando non si pedala:
- mancanza di certificato di circolazione e di immatricolazione: sanzione amministrativa da Euro 158,00 a Euro 635,00 (art. 97 co. 7 C.d.S.);
- mancanza di copertura assicurativa (obbligo di assicurazione della responsabilità civile): sanzione amministrativa da Euro 866,00 a Euro 3.464,00 (art. 193 co. 1 e co. 2 C.d.S.);
- mancanza di targa: sanzione amministrativa da Euro 79,00 a Euro 316,00 (art. 97 co. 8 C.d.S.);
- mancanza di casco protettivo: sanzione amministrativa da Euro 83,00 a Euro 332,00 (art. 171 co. 1, co. 2 e co. 3 C.d.S.);
- mancanza di patente: sanzione amministrativa da Euro 2.257,00 (art. 116 co. 15 C.d.S.);
- sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo.”
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