“Un cliente ha stipulato una polizza di Tutela Legale in Banca con addebito del premio a giugno 2021. A giugno 2022 non è stato addebitato il premio, il cliente tra l’altro vorrebbe lavorare con altro istituto ed affiancarsi ad una agenzia di assicurazione.
Visto che non c’è stato l’addebito del premio il cliente può ritenersi libero anche se non ha disdetto il contratto nei termini e sono passati circa 3 mesi dalla scadenza?“
RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:
“Il mancato addebito sul conto corrente del premio di polizza di per sé potrebbe non significare che la compagnia assicuratrice abbia annullato la polizza, non avendo la stessa proceduto alla sua disdetta nei confronti del cliente.
Il primo comma dell’articolo 1176 del codice civile stabilisce che “Art. 1176.- Diligenza nell’adempimento. – Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.” e il terzo comma dell’articolo 1182 del Codice Civile prevede, poi, che “L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio“.
Nessuno dei due articoli statuisce che il creditore debba dare avviso al debitore della scadenza del proprio credito e, in tale circostanza, è onere del debitore (in questo caso il contraente) informarsi della scadenza della sua obbligazione e provvedere al pagamento del dovuto.
L’articolo 1901 del Codice Civile, infine, dispone che “Art. 1901.- Mancato pagamento del premio. – Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.- Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.- Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita“, stabilendo la sospensione delle garanzie assicurative per il caso di mancato pagamento del premio e la risoluzione ope legis del contratto per il caso che l’assicuratore non abbia dato corso ad un’azione giudiziaria per il recupero del premio assicurativo entro il termine decadenziale di sei mesi dalla sua scadenza.
Allo stato, quindi, l’unico consiglio utile per il correntista è di formalizzare per iscritto – con raccomandata o PEC alla banca – e, conoscendola, alla compagnia assicuratrice con cui risulta stipulata la sua polizza al fine di sapere i motivi del mancato addebito del premio assicurativo de quo e poi, in esito alla risposta avuta, comportarsi di conseguenza. In alternativa potrebbe attendere fino al prossimo dicembre, quando scade il semestre di cui al terzo comma dell’ articolo 1901 del Codice civile, e poi potrebbe ritenere “risoluto di diritto il contratto” e stipulare nuova polizza, anche se ciò non lo esimerebbe – almeno per un anno – dal pagamento del premio di rata già scaduto.“
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