Ultime notizie: Dal primo gennaio 2022 le nuove regole per gli sport invernali

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Dal sito www.loscarpone.cai.it, il notiziario del club Alpino Italiano, ecco un riepilogo delle nuove norme per gli Sport Invernali, che entreranno in vigore a partire da Gennaio 2022.

 

“Dal primo gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. Il termine del primo gennaio 2022 è stato fissato dall’art. 43-bis del decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge n. 41 del marzo 2021 e poi modificato dal decreto-legge n. 73 del maggio 2021.

«Sebbene il testo del decreto legislativo n. 40 abbia sostanzialmente confermato quanto già previsto dalla legge n. 363 del 2003, sono presenti alcune novità significative, alle quali i praticanti degli sport sulla neve dovranno adeguarsi», afferma Gian Paolo Boscariol, componente del Comitato direttivo centrale del Cai.

Le novità riguardano anche coloro che praticano attività fuori pista, con o senza sci. Viene introdotto l’obbligo di dotarsi di Artva, pala e sonda da neve in presenza di rischio di valanghe. «Una formulazione che potrebbe generare contenziosi interpretativi», commenta Boscariol.

 

Discesa sulle piste da sci

Per quanto riguarda in generale la discesa sulle piste da sci, l’obbligo del casco (art. 17) viene esteso fino ai 18 anni (ora 14 anni), e viene introdotto l’obbligo di avere una assicurazione per responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30). Questo in quanto “lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci” (art. 18, co. 1) e “deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima” (art. 18, co. 4).
Tali principi, precisa Boscariol, sono rafforzati all’art. 27: “Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche”.
Negli incroci non bisogna più dare la precedenza a chi viene da destra, ma “gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista” (art. 21).

Secondo l’art. 24 é vietato percorrere le pista da sci anche con le racchette da neve (oltre che a piedi) così come ne è vietata la risalita (oltre che con gli sci ai piedi).
Una ulteriore novità significativa è rappresentata dall’art. 31: “È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, con la possibilità di essere sottoposti all’etilometro.

In caso di infrazioni, è aumentato il valore minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 20 a 50-100 euro) mentre ne è stato abbassato il valore massimo (da 250 a 150 euro).
In caso di sciata “incapace” su pista nera (art. 27) e sciata sotto l’effetto di alcol o droghe (art. 31) le sanzioni vanno da 250 a 1.000 euro.

 

Le attività fuori pista

Boscariol evidenzia infine la disposizione specifica sulle attività fuori pista prevista all’art. 26: scialpinisti, sciatori fuori pista ed escursionisti (anche con le ciaspole) devono dotarsi di Artva, pala e sonda da neve nel praticare tali attività “in particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”.

«Si tratta di una formulazione non chiara, peraltro una regressione rispetto al testo della legge 363 del 2003, che, all’art. 17, faceva riferimento a quei territori “laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe”. Se fino ad ora il pericolo di valanghe era comunemente considerato al grado/livello 3 della scala delle valanghe (quindi pericolo marcato), ora la formulazione potrebbe estendere l’applicazione dell’obbligo anche al livello 2 (moderato), in quanto il pericolo esiste comunque. In caso di infrazione, è prevista una sanzione da 100 a 150 euro. Sicuramente ci sarà un bel contenzioso “interpretativo” con le autorità di polizia, considerando anche l’estensione della norma agli escursionisti semplici e ai ciaspolatori».

 

 

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