I costi che sopportano per le insegne apposte ai varchi d’entrata che riportano la dicitura “parcheggio non custodito” et similia, è opportuno che li investano in coperture assicurative, dato che recente sentenza della Cassazione[1] ha confermato la responsabilità per custodia che incombe a loro carico, senza possibilità di elisione alcuna.
IL CASO
Alfa spa subisce il furto del proprio veicolo parcato nel parcheggio dell’aeroporto di Milano Malpensa e cita avanti il Tribunale di Mantova, Beta quale gestore del citato parcheggio per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta la domanda, definendo il contratto di parcheggio de quo privo dell’obbligo di custodia.
L’appello non gode di sorte migliore in quanto la Corte, in adesione all’orientamento minoritario che qualifica il parcheggio meccanizzato come un contratto atipico di locazione di uno spazio per la sosta temporanea (esente da custodia), anzichè un contratto di deposito (con obbligo del depositario di custodire e restituire il bene), ritiene che il caso concreto debba essere inquadrato come semplice messa a disposizione di uno spazio per la sosta del veicolo, anche in ragione delle circostanze fattuali che non potevano ingenerare nell’utente il convincimento che la custodia fosse compresa nel pagamento del parcheggio.
La Corte viene interessata dall’impugnazione della sentenza, censurata da Alfa con due motivi di ricorso
LA SOLUZIONE
Alfa lamenta in primo luogo che la Corte d’Appello ha errato nel sussumere il contratto del quo nella fattispecie della locazione atipica, posto che la consolidata giurisprudenza, in particolar modo le specifiche pronunce afferenti ai parcheggi dell’aeroporto di Malpensa, ha sempre ravvisato sussistere l’obbligo di custodia, trattandosi di contratto di deposito.
Quand’anche, poi, le condizioni generali del contratto di parcheggio prevedano l’esclusione della responsabilità da custodia, detta clausola avrebbe natura chiaramene vessatoria.
In secondo luogo l’asserita accettazione/conclusione del contratto di parcheggio atipico e della ivi contenuta clausola di esclusione della responsabilità che la Corte individua sorgere nel momento di ritiro del ticket e di immissione della vettura nel parcheggio, è del tutto erronea.
Per Alfa il contratto di parcheggio non si perfeziona il quel momento, ma necessariamente prima ovvero nel momento in cui l’utente “si trova innanzi alla sbarra d’accesso, poiché non potrebbe sottrarsi alla conclusione del contratto, invertendo la marcia, sicché la clausola di esclusione della responsabilità avrebbe natura vessatoria”.
I motivi sono fondati e vengono accolti.
La Corte ribadisce che il contratto di parcheggio a pagamento meccanizzato, è senz’altro un contratto atipico ma, sotto il profilo sociale, assolutamente tipico per la funzione che esso assolve e per il “legittimo affidamento ingenerato nell’automobilista”.
L’offerta contrattuale del gestore consiste nella “predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento” il che ingenera “in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia compresa l’obbligazione di custodia”.
La deroga a questo obbligo ex art 1341 c.c., deve essere posta a conoscenza all’utente in modo chiaro ed univoco prima della conclusione del contratto – che la Corte individua nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso – e accettata mediante la sua specifica sottoscrizione, stante il carattere della sua vessatorietà e per certo non si risolve con l’apposizione di cartelli che, peraltro, sono collocati dopo l’avvenuta conclusione del contratto di parcheggio.”
di Bianca Pascotto per Assinews
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