Assinews, l’esperto risponde: Polizze vita e cambio di contraenza in caso di decesso del contraente

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Ho emesso alcune polizze vita annuali a scadenza determinata e/o vita intera dove il contraente è deceduto e sia l’assicurato che il beneficiari indicati  sono persone diverse. Questo era ultracentenario, vedovo, senza figli e senza eredi legittimi ed ha lasciato un testamento pubblicato dal notaio dove non ha citato nessuna di queste polizze. 


La compagnia, per poter fare il cambio di contraenza a favore dell’assicurato, mantenendo fermi i beneficiari sia vita che morte, richiede anche il nulla osta degli eredi testamentari che non coincidono del tutto con quelli delle polizze.
A mio avviso, le polizze sulla vita vivono di iure proprio e non di iure ereditatis e in nessun caso queste somme potrebbero mai andare ad altre persone diverse dai beneficiari indicati in polizza non essendoci legittime da rispettare.


In caso di decesso del beneficiario caso morte indicato in polizza a chi andrebbero le somme al momento del realizzarsi dell’evento (morte dell’assicurato o scadenza del contratto)?

 

RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:

“L’art. 1920 del codice civile “Assicurazione a favore di un terzo” dispone che la designazione del beneficiario da parte del contraente può essere fatta contestualmente alla stipula del contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento. La modificazione o la revoca dovranno essere fatte con le stesse modalità della prima designazione.

Nel caso di specie (richiesta di cessione della contraenza a seguito di decesso del contraente), il soggetto che vuole assumere la nuova contraenza della polizza (parliamo di cessionario persona fisica o giuridica) deve fare apposita richiesta alla compagnia.

In questo caso il soggetto di cui sopra debba produrre:

  • certificato di morte del contraente oppure autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso del contraente
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di un erede, dove quest’ultimo dichiara che il contraente:
    – è deceduto senza lasciare testamento indicando quali sono gli eredi del contraente stesso, oppure
    – ha lasciato testamento, che lo stesso è pubblicato ed è l’ultimo ritenuto valido e non impugnato, indicando quali sono gli eredi del contraente stesso. In questo caso il testamento pubblicato deve essere allegato alla richiesta consenso degli eredi alla cessione di contraenza.

In tale sede fra l’altro, il cessionario dovrà anche indicare la motivazione della cessione della contraenza, il rapporto fra cedente e cessionario, e se la cessione del contratto avviene a titolo gratuito o oneroso (in questo caso dovrà anche essere indicata l’origine dei fondi utilizzati, e se tali somme erano in giacenza nel c/c da più di 30 giorni).

Infine, non essendoci eredi legittimi la questione dell’eventuale erosione della legittima (in questo caso comunque, andrebbero considerati i premi versati e non l’importo della prestazione) non si pone.

(Fonte QUI)

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