Approfondimento: Professionisti ed errori di progettazione – quando geometra e architetto sono responsabili

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“Nelle realizzazione di opere edilizie una delle figure fondamentali è quella del progettista, che può essere un architetto, un geometra oppure un’altra figura professionale.

Nell’ambito delle molteplici attività che il progettista deve svolgere, una imprecisione oppure un errore nella corretta istruzione della pratica possono costare molto cari, sia al progettista stesso sia a chi ha dato l’incarico per la esecuzione delle opere.

Qui oggi affrontiamo il delicato tema degli “errori di progettazione”.

Quando si parla di errori di progettazione

Per esempio sono errori, oppure omissioni, di progettazione del tecnico incaricato:

• l’inadeguata valutazione dello stato di fatto;

• la mancata o sbagliata identificazione delle norme tecniche, vincolanti per la progettazione;

• l’inosservanza di norme specifiche in tema di tutela archeologica, paesaggistica e idrogeologica, di prevenzione incendi e circa il coordinamento della sicurezza;

• il non rispettare i requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;

• la violazione delle norme di diligenza nel predisporre gli elaborati progettuali.

Se un errore di progettazione determina la mancata esecuzione, a regola d’arte, delle opere e di quanto convenuto tra le parti, il progettista potrebbe essere chiamato a rispondere in base all’art. 1218 del codice civile.

Cosa dice la legge

 

Chi non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (articolo 1218 del codice civile).

Si ha quindi inadempimento di un’obbligazione quando la prestazione non è eseguita al momento dovuto, o adempiuta nel luogo stabilito o secondo le modalità che erano state stabilite tra le parti.

Inoltre i requisiti necessari per affermare che c’è inadempimento sono i seguenti:

1. l’obbligazione esiste;
2. la prestazione è esigibile ed è attuale;
3. la prestazione non viene realizzata;
4. c’è un collegamento (cosiddetto nesso causale) tra il comportamento tenuto dal professionista e il mancato verificarsi della prestazione.

Pertanto, quando il professionista non esegue correttamente le prestazioni definite nel contratto e agisce con imprudenza, imperizia, negligenza, oppure non rispettando le norme tecniche, si espone al rischio di dover risarcire i danni cagionati dal suo comportamento inadempiente.

Alcune sentenze dei giudici

 

Ci può essere una responsabilità del progettista anche per quanto concerne l’attività professionale resa nella fase antecedente all’esecuzione delle opere (sentenza Cassazione 18342/2019).

Il professionista deve infatti assicurare la conformità del progetto alla normativa vigente ed individuare correttamente la procedura amministrativa da usare, così da prevenire la soluzione dei problemi che condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente.

La firma del progetto da parte del committente

 

Secondo la Cassazione il professionista rimane comunque responsabile anche se vi è già la firma del committente sul progetto, proprio in ragione delle competenze tecniche che il progettista deve avere rispetto al committente (che proprio per tale motivo si avvale dell’opera di un tecnico esperto; vedi sentenza Cassazione n. 8014/2012).

Bonus fiscali per l’edilizia: “chi paga” in caso di errori nella procedura?

 

Se vi sono delle irregolarità nella richiesta di agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, il primo a subirne gli effetti negativi è purtroppo il committente, con rischio di perdita totale o parziale dell’incentivo.
Questa è una ipotesi che si potrebbe verificare, in particolare, con riferimento al Superbonus 110%.

I professionisti che sbagliano un progetto od omettono di presentare un’istanza necessaria al buon esito del medesimo oppure, ancora, istruiscono male l’istanza richiesta con riguardo alle agevolazioni fiscali per l’edilizia, incorrono in una responsabilità di tipo contrattuale e, per questo, sono tenuti a risarcire i danni subiti dal cliente/committente.

Bisogna però evidenziare che il rischio non è solo che il professionista incaricato faccia uno sbaglio nella progettazione: potrebbe risultare errata l’asseverazione (fatta da altro tecnico) oppure potrebbero sussistere altre difformità, accertate dopo i controlli da parte degli enti preposti (enea e agenzia delle entrate).
In tutti questi casi chi risponde immediatamente è chi fa la richiesta di Superbonus.

La sanzione principale consiste nella perdita dell’agevolazione fiscale: in caso di irregolarità l’Agenzia delle Entrate richiede la restituzione dell’importo, corrispondente alla detrazione ottenuta, maggiorato degli interessi.

Se poi si dimostra che l’errore è effettivamente imputabile ad uno dei professionisti, coinvolti nel progetto, allora il beneficiario può, in un secondo momento, iniziare un’azione giudiziale contro chi ha sbagliato.

L’errore il committente lo deve documentare e deve anche dimostrare di non averlo potuto riconoscere con l’ordinaria diligenza.”

 

FONTE: Arag News

In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano

“I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.”

 

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