Approfondimento Prodotto: Programma Open Fondo Pensione Aperto di Groupama

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“Il Programma Open Fondo Pensione Aperto è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

 

Perché Programma Open

Programma Open (già Groupama Pensione) Fondo Pensione Aperto è rivolto a tutti coloro che intendono costituire un piano di previdenza complementare su base individuale.
Possono inoltre aderire, su base collettiva, i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto lgs n.252 / 2005 l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

 

Come aderire
Per aderire al Fondo pensione è necessario compilare e sottoscrivere il Modulo di adesione riportato in allegato alla Nota Informativa, che i soggetti incaricati del collocamento inoltrano alla Compagnia, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso di adesioni collettive, la relativa documentazione potrà essere inoltrata con un unico invio.
La sottoscrizione del Modulo di adesione non è richiesta ai lavoratori che conferiscono tacitamente il loro TFR: Programma Open  procede automaticamente all’iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro.
L’adesione al Fondo può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altro Fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale.

 

Contribuzione
La misura e la periodicità della contribuzione a carico dell’aderente è determinata liberamente dallo stesso al momento dell’adesione e possono essere successivamente variate. Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.
I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

 

Prestazioni
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
La prestazione pensionistica viene erogata sotto forma di rendita vitalizia, tuttavia l’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
L’aderente, al raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni, può comunque decidere di proseguire volontariamente la contribuzione, determinando autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

 

Anticipazioni e riscatti
Qualora ricorrano alcune situazioni di particolar rilievo, quali spese sanitarie straordinarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, o per altre esigenze dell’aderente, è possibile richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata. Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogaione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel “Documento sulle anticipazioni” disponibile nella sezione Documentazione.
Qualora ricorrano situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa, è possibile riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

 

Trasferimento della posizione individuale
L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
Il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità , inoltre l’operazione non è soggetta a tassazione.

 

Fiscalità
La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.”

 

Fonte: QUI

 

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