Assinews, l’esperto risponde: Responsabilità professionale dell’intermediario

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In sede di sottoscrizione di una polizza danni l’intermediario sez. E ha errato nell’indicazione dell’ubicazione del rischio, per cui la compagnia non indennizza il danno perché l’ente danneggiato non risulta coperto. La sottoscrizione della polizza risale ad alcuni anni fa; nel frattempo la polizza è passata, nel contesto di una collaborazione A-A ad altro intermediario che non ha rilevato l’errore.

Il danneggiato a chi deve richiedere il danno da errore professionale? All’intermediario che aveva il collaboratore in E o all’ultimo A che aveva in corso il contratto al momento del sinistro?

 

RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:

“Una premessa: se l’errore è meramente un errore materiale, come può essere il numero civico o altro di poca importanza che non pregiudica la valutazione del rischio e non è soggetto ad equivoci, allora riteniamo che la compagnia possa assumersi la liquidazione del danno senza sollevare obiezioni.

Lo scenario descritto lascia intendere che la polizza sia “passata” ad altro intermediario senza essere sostituita e senza alcun altro intervento, altrimenti non ci sarebbero dubbi sulla responsabilità dell’agente iscritto in A proponente o emittente.

È nostro parere che la responsabilità civile professionale ricade comunque, in prima istanza, sull’agente o gli agenti (nel contesto di una collaborazione orizzontale A con A) che hanno in corso il rapporto al momento del sinistro, nella loro qualità di attuale interfaccia del danneggiato.

In merito a questa materia, a norma dell’art. 22 comma 11 della legge 221/2012, gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Sarà poi compito dell’assicuratore/i dell’ultimo agente/i valutare le condizioni per poter esercitare rivalsa sull’assicuratore dell’agente che aveva inizialmente stipulato la polizza contenente l’errore nell’ubicazione del rischio.

(Fonte QUI)

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