Approfondimento DAS: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO – QUAL È LA DIFFERENZA?

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“Per promuovere la riqualificazione energetica sono disponibili diversi strumenti di incentivo, previsti dal governo per recuperare il divario italiano rispetto alla media europea. Infatti:

  • l’intensità energetica primaria è inferiore di circa il 18% rispetto alla media UE;
  • gli obiettivi nazionali di efficienza energetica prevedono una riduzione di 20 milioni di tonnellate di petrolio consumato;

Gli strumenti di incentivo previsti dal governo sono (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico):

  • le detrazioni fiscali: qui di seguito, parleremo della riqualificazione energetica 110%;
  • il conto termico: che promuove l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile; si rivolge a pubbliche amministrazioni, imprese e privati;
  • certificati bianchi: sono titoli relativi al conseguimento di risparmi energetici; il sistema è legato al raggiungimento di obiettivi annuali da parte dei distributori di energia elettrica e di gas naturale;

Il superbonus 110% è sicuramente uno degli incentivi fiscali più importanti per la riqualificazione energetica di un edificio.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% e viene ripartita, tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

L’efficientamento energetico è reso possibile grazie ad un incentivo sotto forma di bonus che dà diritto ad un’agevolazione fiscale consistente in una detrazione dall’imposta dei redditi. Tale detrazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici già esistenti (riqualificazione energetica). In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (sostituzione degli impianti termici con caldaie di nuova generazione);
  • il miglioramento termico delle superfici opache dell’edificio (cappotto termico e serramenti);
  • l’installazione di pannelli solari (fotovoltaico);

La detrazione spetta, inoltre, per:

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari (tende da sole);
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di riscaldamento tradizionali con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

Le detrazioni fiscali variano a seconda della tipologia di intervento e riguardano la singola abitazione o gli edifici condominiali nel loro complesso.

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione fiscale è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Per accedere a queste detrazioni, è necessario che la riqualificazione energetica permetta all’immobile un “salto” della classe energetica determinato in base ai parametri di cui al decreto del 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, intitolato “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Tale decreto stabilisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari.

In particolare, la riqualificazione energetica può essere classificata come ristrutturazione importante di primo livello o ristrutturazione importante di secondo livello.

  1. Riqualificazione energetica primo livello: si è in presenza di una riqualificazione energetica di primo livello quando l’intervento di ristrutturazione riguarda contemporaneamente a) oltre il 50% della superficie dell’immobile e b) la sostituzione dell’impianto termoidraulico;
  2. Ristrutturazione importante di secondo livello: ricorre in caso di isolamento di oltre il 25% delle strutture opache dell’edificio; si tratta, quindi, di un intervento meno radicale sulla struttura dell’edificio; tale ristrutturazione può interessare anche l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva;
  3. Riqualificazione energetica inferiore al 25% della superficie dell’edificio: si tratta di interventi conservativi di modesta entità come tali inidonei ad incidere sul miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio; possono eventualmente fruire di altre agevolazioni, ma non quelle connesse al superbonus 110%;

Allo stato attuale, i dati nazionali statistici (Fonte: Enea; Ministero Transizione Ecologica; 01.03.22) indicano che:

  • il numero delle asseverazioni è di 548 pratiche;
  • il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è pari al 69,9%;
  • il totale dei lavori condominiali realizzati è pari al 64,2%;
  • il totale dei lavori in edifici unifamiliari realizzati è pari al 74,7%;
  • l’investimento medio per edificio condominiale è pari a 526,41 Euro;
  • l’investimento medio per edificio unifamiliare è pari a 357,45 Euro;

La nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione energetica e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita quindi, presso l’amministrazione comunale, la dichiarazione di inizio dei lavori o la richiesta di permesso di costruire.”

di Walter Brighenti – DAS

 

Fonte: QUI

 

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