Lo stabilisce la sentenza n. 10388 depositata il 18 marzo 2021 dalla terza sezione penale, evidenziando l’irrilevanza causale della condotta della vittima ai fini dell’applicabilità dell’attenuante speciale del conducente che guida sotto l’effetto di droga ed alcol
di I. Macrì, L. Della Pietra, MR. Oliviero
Il caso
Un automobilista è stato condannato nei due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 589 bis c.p., perché, dopo essersi posto alla guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, nonché superando i limiti di velocità specificatamente previsti per la strada percorsa, aveva cagionato l’investimento, con esito, di un pedone.
Il ricorso
Con il ricorso per Cassazione, la difesa lamentava il mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello, dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis c.p. dal momento che il soggetto investito aveva, a sua volta, violato gli artt. 7, comma 1 e 14, CdS. In altri termini, nella prospettazione del difensore, si sarebbe potuta dare una lettura meno rigida al comportamento del proprio assistito, dal momento che la vittima, violando il divieto di transito, aveva concorso nella causazione dell’investimento dal quale ne era conseguita la sua morte. Tuttavia, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Le motivazioni
Ritenendo il ricorso infondato i giudici di Cassazione hanno sostenuto l’irrilevanza del comportamento della vittima rispetto all’incidente mortale. La sussistenza della circostanza attenuante ex art. 589 bis, co.7, c.p., infatti, dipende non dal concorso di colpa bensì dalla circostanza che l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole, nel caso di specie, la presenza del pedone sul luogo dell’impatto non è stata di per sé idonea ad elidere l’esclusivo nesso eziologico tra la condotta posta in essere dall’imputato e l’evento nefasto.
Le cause del sinistro rilevate dai giudici
In particolare, gli ermellini hanno individuato quale inizio del decorso causale proprio il porsi alla guida dell’automobilista in uno stato psicofisico alterato dall’assunzione di alcool e droghe. La condotta illecita, inoltre, si è altresì sostanziata nel superamento del limite di velocità: l’imputato guidava l’autoveicolo a 86 Km/h senza attenersi al limite massimo di 30 Km/h di velocità. L’impatto, infine, si è consumato oltre la carreggiata sicché il conducente aveva assunto anche un’errata traiettoria di marcia. La Suprema Corte evidenzia, quindi, come correttamente non sia stata valorizzata, ai fini dell’attenuante, la circostanza della presenza della vittima nel luogo dell’impatto giacché l’investimento si sarebbe evitato se l’imputato avesse viaggiato in normali condizioni fisiopsichiche, alla velocità prevista e con la giusta traiettoria di marcia.
Il reato di omicidio stradale
L’art. 589 bis del Codice penale, rubricato Omicidio stradale, è stato introdotto dalla legge 41 del 23 marzo 2016 come reato autonomo rispetto alla fattispecie di omicidio colposo (cfr. art. 589 c.p.), al fine di inasprire il sistema sanzionatorio rispetto alle lesioni o agli omicidi conseguenti a condotte di guida spropositate, imprudenti e non confacenti alle regole sulla circolazione stradale, così da scongiurare il rischio di lasciare impuniti i comportamenti dei pirati della strada. L’articolo punisce chiunque, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona con colpa la morte di una persona.
Le aggravanti
Oltre all’ipotesi di base, contempla ipotesi aggravate qualora la condotta di guida sia stata posta in essere in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe o attraverso una guida imprudentemente e pericolosa.
Si intende per guida pericolosa le ipotesi di:
- superamento di specifici limiti di velocità;
- attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso;
- circolazione contromano;
- effettuazione di manovre di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi;
- sorpasso azzardato, in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua
Altra circostanza aggravante è quella prevista dal comma 6, ad efficacia comune, dove il fatto sia commesso da conducente non munito di patente o a cui sia stata sospesa o revocata, o nel caso in cui il veicolo a motore, di proprietà dell’autore del fatto, sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Le attenuanti
Sempre in tema circostanziale, al comma 7, l’articolo prevede come circostanza attenuante una diminuzione della pena sino alla metà nel caso in cui l’evento fatale non si configuri come «esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole» ma anche di altre circostanze. Secondo giurisprudenza consolidata, la predetta circostanza speciale può, dunque, riconoscersi in tutti i casi in cui il comportamento colposo della vittima, di terzi o qualsiasi altra causa esterna – non necessariamente costituita da una condotta umana – concorra nella causazione dell’evento finale [cfr. aCass. pen., Sez. IV, n. 54576 del 7/11/2018].
Il conducente deve prevenire le imprudenze altrui
Il Codice della Strada impone obblighi comportamentali al guidatore anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, sia genericamente imprudenti, sia in violazione degli obblighi comportamentali specifici. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di essere pronto a superarle senza o con minore danno altrui.
Conclusioni
Con la sentenza in parola, la Corte ha inteso evidenziare come la condotta della vittima, intanto può avere un’efficacia concausale rispetto all’evento, in quanto la stessa assuma i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità. D’altro canto, oltre alle generiche regole di prudenza, cautela ed attenzione, il conducente deve rispettare le prescrizioni rinvenibili nell’articolo 140 CdS, il quale pone, come principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale. Nondimeno l’art. 191 CdS, dal quale discendono specifici doveri di attenzione del conducente proprio rispetto ai pedoni. Nel caso di specie non può ritenersi applicabile l’attenuante concausale perché l’imputato, conducente del veicolo, è stato ritenuto dai giudici l’unico responsabile civile per aver causato l’evento nell’oggettiva impossibilità di prevedere la presenza del pedone vittima ed attuando condotte prive di alcuna diligenza: guida in stato di ebrezza, alterazione per assunzione di sostanze psicotrope, superamento del limite di velocità consentito, errata traiettoria di marcia.
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