Assinews, l’esperto risponde: Sinistro causato dal nuovo proprietario dell’auto prima della sospensione del contratto

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Un nostro cliente assicurato con polizza RCA vende il veicolo con regolare passaggio e stampa del nuovo libretto definitivo intestato al nuovo proprietario il venerdì pomeriggio. Lo stesso ci avvisa dell’avvenuto passaggio e inoltra i relativi documenti il lunedì successivo per la sospensione in attesa del nuovo mezzo da assicurare. La domenica il nuovo proprietario causa un incidente con colpa circolando senza aver stipulato una sua polizza RCA.


La compagnia del nostro cliente paga comunque il sinistro e l’anno successivo sulla nuova auto imputa addirittura il malus.


E’ corretto il comportamento della compagnia che imputa il sinistro a chi non è più proprietario del veicolo per un incidente causato dal nuovo proprietario non assicurato?

 

RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:

“I primi due commi dell’ articolo 144 del Codice delle assicurazioni stabiliscono che: “Art. 144.- (Azione diretta del danneggiato)

– 1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

– 2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione“.

Il richiamato comma 2 dell’ articolo prevede che “2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.

L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.” e pertanto – non avendo il contraente provveduto a sospendere la polizza assicurativa – l’assicuratore è obbligato a risarcire il danneggiato, con la conseguenza che la liquidazione del danno al terzo incolpevole farà anche scattare il malus sul contratto assicurativo, con conseguente aumento del premio.

(Fonte QUI)

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