Assinews, l’esperto risponde: Sinistro con 10% di colpa e segnalazione nell’attestato di rischio

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Il mio cliente stava percorrendo una strada a doppio senso, divisa nel mezzo da un’ampia aiuola; in prossimità di un passaggio attiva la freccia direzionale e si appresta a svoltare alla sua sinistra.
In quel mentre la controparte tenta di superarlo ed avviene l’incidente.
Cai a doppia firma, marcando nelle colonne centrali 11 per la controparte e 13 per il mio cliente. La compagnia del mio cliente carica il sinistro come paritario e il cliente riceve un rimborso pari al 30% del danno subito. Il cliente però non accetta, attiva la copertura di tutela giudiziaria e procede nei confronti della propria compagnia. La compagnia al termine del contenzioso ha riconosciuto un ulteriore 60% del danno portando il totale di risarcimento e quindi di ragione al 90%. L’attestato che inizialmente vedeva il sinistro come paritario, alla luce di quanto successivamente accaduto, deve rimanere nella sua versione iniziale o dovrà essere corretto eliminando il sinistro?

 

RISPOSTA DELL’ESPERTO ASSINEWS:

“In caso di incidente stradale in concorso di colpa con responsabilità paritaria al 50%, o minoritaria se inferiore al 50%, la polizza non viene penalizzata per cui il malus non viene applicato e la classe di merito rimane invariata: il sinistro viene tuttavia segnalato/riportato nel relativo attestato di rischio. Gli unici sinistri non segnalati nell’attestato sono quelli senza colpa.

La penalizzazione del premio e della classe di merito si applicheranno però se, in presenza di un secondo sinistro nell’arco del periodo di osservazione di 5 anni, la somma delle responsabilità dell’assicurato superasse il 50% di colpa. Ad esempio in presenza quindi di due eventi, uno con il 20% e l’altro con il 30% di colpa, il malus non scatterebbe, mentre se ne avessimo uno con il 20% e l’altro con il 50%, scatterebbe.

Nel caso di specie indicato dal lettore la responsabilità va correttamente indicata da parte della compagnia in minoritaria al 10%, e generalmente ciò accade già in fase di pagamento dovendo imputare il grado di colpa effettivo dell’assicurato, ma la segnalazione del sinistro non può essere eliminata, pur non comportando di per sé applicazione di malus, in quanto, sia pure con il solo 10% di colpa, trattasi di un sinistro compreso nel periodo di osservazione innanzi indicato.

(Fonte QUI)

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