Il quotidiano assicurativo Assinews in questo articolo approfondisce ulteriori aspetti legati al Superbonus 110%.
“Detrazione fiscale incrementata dal 19% al 90% per i premi assicurativi versati a copertura del rischio di eventi calamitosi se l’assicurazione è stipulata contestualmente alla cessione all’impresa di assicurazione del credito d’imposta riferibile agli interventi antisismici che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%.
Questa una delle numerose novità indicate nella maxi circolare del 25/6/2021 n. 7/E/2021 emanata dall’Agenzia delle entrate con la raccolta dei principali documenti di prassi riferibili alle spese che danno diritto alla fruizione di deduzioni e detrazioni, nonché crediti d’imposta nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per l’anno 2020 (si veda ItaliaOggi del 26/6/2021).
Nelle 539 pagine grande rilievo è dato ai bonus edili, con particolare riferimento alla detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, anche in relazione alla possibilità alternativa di cedere o di ottenere lo sconto in fattura, ai sensi del successivo art. 121.
Si parte proprio con il superbonus che ha portato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese per l’efficientamento energetico e per gli interventi antisismici sostenute a partire dall’1/07/2020 e con la previsione, tra le altre, di ottenere una detrazione del 90% (in luogo di quella ordinaria del 19%) sul versamento dei premi assicurativi destinati alla copertura del rischio di eventi calamitosi, sempre che la polizza risulti stipulata contestualmente alla cessione all’impresa di assicurazione del credito d’imposta maggiorato relativamente all’esecuzione degli interventi antisismici ad alta pericolosità.
La detrazione, che spetta per intero ai titolari di reddito fino a 120 mila euro con effetto decrescente fino a 240 mila, evidenzia il documento di prassi, non può essere ceduta poiché l’art. 121 del dl 34/2020 richiama gli interventi antisismici dell’art. 16 del dl 63/2013 e del comma 4 del citato art. 119; in estrema sintesi, si precisa che l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente al bonus per il sisma (sisma bonus) ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo, ricordando ulteriormente che i detti interventi possono essere eseguiti su un numero anche superiore a due unità in quanto l’unico requisito richiesto in tal caso è che le unità immobiliari oggetto di interventi siano ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare 24/E/2020) con inevitabile esclusione, da detta possibilità, degli interventi eseguiti su unità immobiliari collocate in zona sismica 4.
Nel documento vengono inseriti tutti i dettagli degli altri bonus di natura edile (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde e bonus facciate) ma ampio spazio viene dedicato al superbonus 110%, ripercorrendo interamente l’intera disciplina e la prassi correlata. Sul tema si segnala la puntuale indicazione dei beneficiari e degli interventi nonché la precisazione che destinatari del 110% sono anche i titolari dell’impresa agricola e gli altri soggetti (affittuari, conduttori e quant’altro), i soci amministratori di società semplici agricole con qualifica di imprenditori agricoli professionali (Iap) e dipendenti delle dette imprese agricole, a condizione che gli interventi siano eseguiti su fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell’art. 9 del dl 557/93, diversi da quelli strumentali, di cui al successivo comma 3-bis.
Si ricordano, inoltre, le esclusioni per le unità di lusso (A/1, A/8 e A/9, in tal caso se non aperte al pubblico) con la possibilità, al contrario, di intervenire su edifici collabenti (F/2) e con la precisazione che, per quanto concerne gli interventi antisismici, i limiti, per le spese sostenute fino al 31/12/2020, sono incrementati del 50% nei comuni individuati dagli allegati ai dl 189/2016 e 39/2009 ma le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione e si calcolano su tutte le spese necessarie al ripristino delle unità danneggiate.
Con riferimento alle spese sostenute sugli immobili vincolati, in ossequio al codice dei beni culturali, è possibile fruire sia del 110% per gli interventi antisismici sia del 19% (lett. g, comma 1, art. 15 dpr 917/1986) ridotta alla metà; per la parte di spesa eccedente il limite del superbonus, la detrazione del 19% è calcolata sulla detta parte eccedente. Infine, la circolare analizza il bonus facciate che prevede una detrazione maggiorata del 90% per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi quelli di pulitura e tinteggiatura.”
di Fabrizio G. Poggiani
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