Ma quali sono le regole che disciplinano la cosiddetta videoassemblea?
Videoconferenza solo se il 50% + 1 dei condomini è d’accordo
L’assemblea può svolgersi a distanza anche se il regolamento condominiale non prevede nulla al riguardo.
La maggioranza dei condomini deve però essere favorevole a tale modalità (sesto comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile).
Videoconferenza: su quale piattaforma?
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere menzionata la piattaforma elettronica (per esempio: Zoom, Meet) che si usa e l’ora della riunione (terzo comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile).
L’avviso di convocazione dell’assemblea va spedito per raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Assemblea in videoconferenza: le delibere
Le delibere adottate dall’assemblea in videoconferenza hanno la stessa validità delle decisioni prese dall’assemblea che si svolge in presenza.
Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per l’avviso di convocazione (dunque a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano).
Si può registrare la “videoassemblea”?
Vi sono però persone che possono avere difficoltà ad usare le piattaforme digitali.
Inoltre se il collegamento alla piattaforma si interrompe, il condomino è considerato assente sino a quando non riesce a ripristinare l’accesso.”
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