Approfondimento DAS: VOLO CANCELLATO – DIRITTI DEL PASSEGGERO

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Come riconoscere una vera cancellazione del volo

 

“Prima di tutto, è importante capire quando si tratta effettivamente di una cancellazione del volo, piuttosto che di un “semplice” (anche se dannoso e fastidioso) ritardo.

Un volo viene considerato cancellato quando il viaggio originariamente programmato dalla compagnia aerea viene annullato senza prevedere un volo sostitutivo immediatamente successivo.

 

La normativa europea sulla cancellazione dei voli

 

La “Carta dei diritti del passeggero” (Regolamento UE 261/2004) stabilisce specifiche misure di protezione dei passeggeri, a condizione che i voli soddisfino le seguenti condizioni:

  • Siano in partenza da un aeroporto dell’UE;
  • Siano in partenza da un aeroporto in un paese non comunitario, diretti a un aeroporto dell’UE, e il viaggio è effettuato da una compagnia aerea dell’UE.

Pertanto, la legislazione europea non tutela i passeggeri che viaggiano su voli operati da compagnie aeree non comunitarie in partenza da paesi non comunitari diretti all’UE: in questo caso, i viaggiatori saranno protetti sulla base della legislazione locale e delle norme relative al contratto di trasporto stipulato.

 

Cancellazione del volo: non tutti hanno diritto al risarcimento

 

La legislazione prevede che non tutti i passeggeri abbiano diritto al risarcimento in caso di volo cancellato. Infatti, non hanno diritto al risarcimento coloro che viaggiano gratuitamente o con una tariffa ridotta non accessibile al pubblico (come ad esempio dipendenti di compagnie aeree o tour operator) e coloro a cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, sicurezza o documenti di viaggio non validi.

Per beneficiare delle tutele previste, è necessario:

  • avere il biglietto aereo
  • avere confermato la prenotazione
  • aver effettuato il check-in correttamente e nei tempi stabiliti, come previsto dalla compagnia aerea o dall’operatore turistico, comunque non oltre 45 minuti prima dell’orario di partenza

 

Se la cancellazione del volo viene comunicata in anticipo

 

Non è frequente, ma può accadere che il volo venga cancellato con giorni o addirittura settimane di anticipo per motivi interni alla compagnia aerea. Se la compagnia aerea informa il passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima, il passeggero ha diritto solo al rimborso del biglietto o del prezzo relativo alla parte del viaggio non effettuata, senza alcun risarcimento per il danno subito. Il motivo della mancata compensazione è che, secondo il legislatore europeo, l’anticipo è sufficiente per organizzarsi diversamente.

 

I diritti del passeggero secondo il Regolamento 261/2004

 

Il Regolamento 261/2004 del Parlamento Europeo prevede compensazioni e assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo, ritardo di oltre 3 ore o imbarco negato per overbooking.

Questa normativa stabilisce che, per le situazioni sopra descritte, la compagnia aerea deve:

  • fornire buoni per l’acquisto di bevande e/o snack durante l’attesa
  • rimborsare il biglietto per ritardi superiori a 3 ore o voli cancellati
  • provvedere al pernottamento in caso di ritardi significativi e/o cancellazione del volo
  • organizzare il trasporto degli utenti fino all’albergo dove pernotteranno
  • informare i passeggeri riguardo al volo sostitutivo e/o al possibile cambio

Inoltre, al passeggero dovrà essere offerta la scelta tra una delle seguenti opzioni:

  • il rimborso del viaggio non effettuato
  • l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile
  • l’imbarco su un volo alternativo in una data seguente scelta dal passeggero, in base alle disponibilità

 

Risarcimento economico

 

In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a un risarcimento economico, a meno che la compagnia aerea non dimostri che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non potevano essere evitate, anche se tutte le misure ragionevoli fossero state adottate.

Il risarcimento varia a seconda della distanza del volo e può essere così suddiviso:

  • 250€ per voli con una distanza inferiore o pari a 1.500 km
  • 400€ per voli all’interno dell’UE con una distanza superiore a 1.500 km o per tutti gli altri voli con una distanza compresa tra 1.500 e 3.500 km
  • 600€ per voli con una distanza superiore a 3.500 km al di fuori dell’UE

Il risarcimento può essere ridotto del 50% se la compagnia aerea offre al passeggero un volo alternativo per raggiungere la destinazione finale con un ritardo non superiore a:

  • 2 ore per voli con una distanza inferiore o pari a 1.500 km
  • 3 ore per voli all’interno dell’UE con una distanza superiore a 1.500 km o per tutti gli altri voli con una distanza compresa tra 1.500 e 3.500 km
  • 4 ore per voli con una distanza superiore a 3.500 km al di fuori dell’UE

 

Come richiedere il risarcimento

 

Il primo passo per richiedere il risarcimento è contattare la compagnia aerea che ha operato il volo, fornendo tutti i dettagli del volo e del disagio subito, e chiedere un risarcimento secondo il Regolamento 261/2004.

Se la compagnia aerea non risponde o il passeggero non è soddisfatto della risposta, è possibile presentare un reclamo all’autorità nazionale competente del paese in cui si è verificato l’incidente.

In ogni caso è consigliabile rivolgersi a dei professionisti al fine di farsi assistere in questa operazione, che può trasformarsi in un vero e proprio incubo per chi non sappia come agire in questi casi.

Noi di DAS, grazie alla polizza di tutela legale DAS per Te, diamo assistenza anche in caso di voli cancellati, con l’obiettivo di far valere i diritti dei nostri clienti nel più breve tempo possibile e senza ulteriori spese impreviste.”

 

Fonte: QUI

 

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